F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 19 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 19 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it
4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. CARI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/AREZZO DEL 7.12.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008)
Con rituale e tempestivo reclamo in via d’urgenza il signor Cari Marco, allenatore della prima squadra della A.C. Arezzo S.p.A., ha proposto gravame avverso la decisione (pubblicata sul Com. Uff. 64/DIV del 9.12.2008) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico gli aveva comminato la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara a seguito dell’incontro di Campionato Crotone/Arezzo del 7.12.2008. Con i motivi scritti il reclamante, nel riconoscere la sua condotta “non propriamente urbana”, ha richiesto la riforma parziale della sanzione, con riduzione della stessa ad una giornata di gara. Alla seduta del 19.12.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 2a Sezione Giudicante, il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. La sanzione inflitta è, infatti, congrua rispetto alla condotta gravemente offensiva posta in essere dal reclamante. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cari Marco.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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