F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 1) RECLAMO A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISP

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

1) RECLAMO A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. L’IMPORTO DI € 54.000,00 A TITOLO DI PREMIO ALLA CARRIERA, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PESTRIN MANOLO

(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 19.2.2009)

Con rituale comunicazione del 31.3.2009, inoltrata a Codesta Corte di Giustizia Federale, alla Polisportiva Monterotondo Calcio ed al calciatore Manolo Pestrin, la A.C. Cesena S.p.A., preannunciava reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 14/D del 18.2.2009, notificata in data 30.5.2009, facendo poi pervenire dettagliati ed argomentati motivi con i quali contestava la ritualità della procedura ed il merito. La Polisportiva Monterotondo Calcio chiedeva la conferma della decisione reclamata. Nel corso dell’udienza 25.5.2009 le parti illustravano anche oralmente le rispettive tesi e la controversia veniva quindi trattenuta in decisione. Non ritiene la Corte di modificare la decisione resa dalla Commissione Vertenze Economiche che reputa corretta ed adeguatamente motivata. In ordine al primo motivo di censura osserva: se è vero che giusta il disposto dell’art. 99 bis comma 2 N.O.I.F., l’importo del premio è certificato dall’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. su richiesta della società interessata, nessuna norma vieta alla società medesima di avanzare la relativa richiesta a mezzo procuratore munito di idonea e valida procura Nella fattispecie, la Polisportiva Monterotondo Calcio ha avanzato formale richiesta a mezzo procuratore, non ne ha mai contestato i poteri ha fatto integralmente proprio il suo operato, che non può, quindi, essere infirmato dalla infondata censura mossa. Né possono rilevarsi altri motivi di nullità procedurale perché l’atto del procuratore ha raggiunto in ogni caso il suo scopo, consentendo all’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. di esprimere compiuta certificazione, ancorché poi integralmente riformata dalla Commissione Vertenze Economiche. Non può altresì condividersi la pretesa nullità del procedimento per omessa produzione della ricevuta di raccomandata. Il detto documento mira a dimostrare che le parte interessata al giudizio abbia avuto formale conoscenza del medesimo e sia stata posta in grado di esercitare i suoi diritti. Nella fattispecie, è stato lo stesso calciatore a certificare, in calce alla raccomandata 30.12.2008 che ha introdotto il giudizio innanzi alla Commissione Vertenze Economiche, d’aver ricevuto la medesima in data 31.12.2008, per cui, devesi ritenere che in luogo della raccomandata postale, la Polisportiva Monterotondo Calcio abbia fatto ricorso alla raccomandata a mano, idonea a raggiungere lo scopo. Ciò, peraltro, a prescindere dalla circostanza che, pur essendo il calciatore litisconsorte necessario nel peculiare giudizio in esame, gli interessi economici che nello stesso si dibattono, riguardano in via esclusiva la squadra che ha formato il calciatore e quella che lo ha fatto esordire nella massima serie. Quanto al merito, appaiono ineccepibili le motivazioni della Commissione Vertenze Economiche in virtù delle quali è stato accolto il reclamo della Polisportiva Monterotondo Calcio. Anche codesta Corte condivide il fatto che non può attribuirsi alcuna rilevanza alla circostanza che il calciatore sia stato tesserato come Giovane di Serie nella S.S. Lazio e, ciò, sia in virtù della giovanissima età che all’epoca aveva il medesimo, sia per la brevità del periodo di permanenza presso la detta squadra, che ha riguardato una sola stagione calcistica e sia, da ultimo, per lo scarsissimo impiego dello stesso nell’ambito della detta stagione (gli hanno consentito di giocare pochissime partite) e per il sostanziale giudizio negativo dato in ordine alle sue future potenzialità, come certificato dal sig. Valerio Troilo, allora suo allenatore. Devesi, piuttosto, riconoscere indiscutibile rilevanza alla formazione avuta dal calciatore nell’ambito della Polisportiva Monterotondo Calcio in funzione della peculiarità della stessa, che ha avuto lunghissima durata ed induce a ritenere il passaggio nella S.S. Lazio come contesto episodico. La detta ultima società non ha in alcun modo creduto nel calciatore, ritenendolo inferiore ai suoi pari età e dopo una sola annualità ha rinunciato alle sue prestazioni. Probabilmente, il calciatore ha avuto una maturazione più lenta rispetto ai coetanei, ma la Polisportiva Monterotondo Calcio ha creduto nelle sue potenzialità, permettendogli, con un tesseramento prolungatosi per un quadriennio, di maturare e mostrare le qualità che sono poi emerse ed hanno avuto il significativo riconoscimento derivante dall’esordio in Serie A. Non può neanche essere accolta la domanda subordinata di compensazione con altri premi di diversa natura percepiti per il medesimo calciatore. Al riguardo si osserva che già nella prima richiesta inoltrata all’Ufficio del Lavoro e Premi presso la F.I.G.C. (lettera 7.6.2008), la Polisportiva Monterotondo Calcio aveva precisato di non aver usufruito di altri premi per il medesimo calciatore, per cui, era l’A.C. Cesena S.p.A., se del caso, a dover dare la prova contraria, chiedendo e producendo apposita certificazione. Detta prova avrebbe peraltro dovuto fornirla innanzi alla Commissione Vertenze Economiche, dove invece ha preferito restare contumace. L’eccezione di compensazione viene di contro sollevata per la prima volta innanzi a Codesta Corte ed a prescindere dalla sua ritualità e tempestività, ancora una volta non viene fornita prova alcuna, per cui, la stessa deve essere disattesa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A. di Cesena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it