F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CGF del 06 novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 7 dicembre 2009 www.figc.it 3) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERS
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CGF del 06 novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 7 dicembre 2009 www.figc.it
3) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COLUSSI ROBERTO SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/VIRUS LANCIANO DEL 01.11.09 –
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 49/DIV del 03.11.2009)
La società sportiva Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009, indicata in epigrafe. Nel ricorso e nella discussione, il difensore della ricorrente sostiene che non vi sarebbe certezza della riferibilità al calciatore Roberto Colussi della condotta offensiva ascrittagli, perché l’arbitro, concentrato su quanto accadeva sul terreno di gioco, non avrebbe potuto avere certezza che le frasi gravemente ingiuriose provenienti da un calciatore seduto in panchina siano state effettivamente proferite dal signor Colussi chiede pertanto l’annullamento o la revoca della squalifica o, in subordine, la sua riduzione ad una giornata. Ritiene questa Corte di Giustizia Federale che il reclamo vada respinto. La oggettiva gravità ed offensività delle frasi rivolte all’arbitro sono indiscutibili. Quanto alla riferibilità della condotta al signor Colussi, ritiene la Corte da un lato che la direzione di gara non sia incompatibile con la rilevazione di frasi ingiuriose proferite nei propri confronti, e, dall’altro, che le doglianze esposte non siano idonee a superare il referto arbitrale in quanto, come è noto, l’art, 35, comma 1.1., C.G.S. dispone che : “1.1. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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