F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 17 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 17 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/CITTADELLA DEL 14.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 224 del 15.3.2009)

La società A.S. Livorno Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 224 del 15.3.2009, con la quale le è stata comminata la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00, a seguito della gara Livorno/Cittadella del 14.3.2009, "per avere uno dei suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione di un calciatore avversario, una bottiglietta piena d’acqua; per avere i raccattapalle, tra il 1° e il 18° del secondo tempo, intenzionalmente ritardato la ripresa del giuoco; per avere omesso di impedire l’ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di persona non autorizzata.” La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, la riduzione dell' ammenda, reputando eccessiva la sanzione comminata in relazione all’accaduto e ad altri fatti analoghi, puniti con una sanzione in genere inferiore. Il ricorso può essere parzialmente accolto. La Corte osserva come dalla attenta lettura dei documenti ufficiali e delle produzioni documentali di parte, emerge che dei tre episodi sanzionati, quello riferito all’indebita presenza della signora Maggiori all’interno del recinto di gioco, appare, invece, connotata da liceità in quanto la stessa, al fine di espletare l’incarico affidatole dalla società appellante (Responsabile del rispetto dei Regolamenti degli operatori foto/tv) si trovava legittimamente nel campo munita di regolare e ben visibile pass. Tale presenza, peraltro, viene imposta dalla Lega stante la vigenza di apposito Regolamento disciplinante tale peculiare aspetto degli incontri calcistici.. Per ciò che attiene alle restanti infrazioni, le stesse appaiono integrate in tutti gli elementi costitutivi e pertanto devono esser sanzionate come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Livorno di Livorno ridetermina la sanzione dell’ammenda inflitta in € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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