F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 17 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 17 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it
3) RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/MILAN DEL 22.3.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 240 del 31.3.2009)
Con ricorso ritualmente proposto la società A.C. Milan ha impugnato la decisione (pubblicata con Com. Uff. n. 240 del 31.3.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per avere, suoi sostenitori, al 10° del 1° tempo della gara Napoli/Milan del 22.3.2009, lanciato nel settore ospiti tre bengala, entità della sanzione attenuata ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) ed e) C.G.S., in dipendenza della concreta collaborazione con le FF.OO. a fini preventivi e di vigilanza. Con i motivi scritti la ricorrente ha documentato l’attività di prevenzione e di collaborazione da essa dedotta eccependo, però, che la Lottomatica, ovvero i suoi rivenditori, non si erano attenuti alla delibera del CASMS avendo venduto il 50% dei biglietti del settore ospiti a soggetti privi della “Carta del Tifoso”. A tal uopo, la ricorrente ha osservato che non vi era certezza che la condotta antidisciplinare potesse essere addebitata “solo a sostenitori del Milan”. Concludeva, quindi, per la revoca della sanzione inflitta, previo riconoscimento della sussistenza della ulteriore circostanza di cui alla lett. a) dell’art. 13, comma 1, C.G.S. Alla seduta del 17.4.2009, fissata davanti alla C.G.F. – Sezione 1a Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva questa Corte che, pur essendo stata apprezzabile l’attività di prevenzione e di collaborazione con le FF.OO. documentata dalla ricorrente, tesa, tra l’altro, ad arrivare al punto che nel settore riservato ai suoi sostenitori non vi fossero altri spettatori sprovvisti della “Carta del Tifoso”, non è stata fornita la prova della sua operatività in concreto, fatto, questo, effettivamente grave e dal quale non può che discendere la sanzione disciplinare. D’altronde appare inverosimile che nel settore ospiti fossero presenti sostenitori di “fede sportiva opposta”, autori del lancio dei tre bengala; il che, se fosse stato vero, avrebbe suscitato la sicura reazione dei portatori della “Carte del Tifoso”; il che non è avvenuto. Osserva, infine, questa Corte che l’organizzazione posta in campo dalla società ricorrente, pur valutabile ai fini di una riduzione della sanzione, non esclude, per quanto sopra enunciato, la sua responsabilità disciplinare. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan S.p.A. di Milano ridetermina la sanzione dell’ammenda inflitta in € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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