CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 08 giugno 2009 – Società Ginnastica Amsicora – Hockey Club – Hockey Femminile Libertas San Saba – Lazio Hockey 59 Bra contro Federazione Italiana Hockey IL COLLEGIO ARBITRALE
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 08 giugno 2009 – Società Ginnastica Amsicora - Hockey Club - Hockey Femminile Libertas San Saba - Lazio Hockey 59 Bra contro Federazione Italiana Hockey
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE
PROF. AVV. MASSIMO COCCIA – ARBITRO
AVV. MARIO ANTONIO SCINO – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale
di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel
procedimento prot. N. 0112 del 12 febbraio 2009 promosso da:
Società Ginnastica Amsicora, con sede in Cagliari (CA), Via Salinieri
n. 1, cod. fisc. e P. Iva 80001830928, in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore sig. Ruggero Ruggeri; Hockey Club
Bra, con sede in Bra (CN), Via V. Emanuele, n. 234, cod. fisc. e P. Iva
02662200043, in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore sig. Giuseppe Palmieri; Hockey Femminile Libertas San
Saba, con sede in Roma (RM), Via del Tintoretto, n. 290, cod. fisc. e P.
Iva 04325121004, in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore sig. Giovanni Fabrizi; Lazio Hockey 59, con sede in Roma
(Rm), Via al Quarto Miglio, n. 25, cod. fisc. e P. Iva 04602431001, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore sig.
Francesco Rossi, tutte rappresentate e difese dall’Avv. Fabio Pennisi, ed
elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n.
259 (tel. 06.3201533 – fax 06.3202455 / e.mail fpennisi@pennisi.it)
istanti
CONTRO
Federazione Italiana Hockey, con sede in Roma (RM), Viale Tiziano n.
74, in persona del Presidente Federale prof. Luca Di Mauro,
rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Valori ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 106
resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con circolare n. 8 del 3 ottobre 2008 il Presidente della FIH convocava
la XXIII Assemblea Nazionale Straordinaria e la XXV Assemblea
Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione per il Quadriennio
Olimpico 2009-2012, per le date del 22 e 23 novembre 2008, con
allegato Elenco ufficiale dei Sodalizi affiliati aventi e non aventi diritto al
voto.
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2008, le Società istanti
ricorrevano, insieme con altre sei società, alla Commissione Unica
d’Appello della FIH (in seguito indicata anche come “CUA”) lamentando
alcune anomalie e chiedendo «che sia ricontrollata la tabella voti sulla
base delle classifiche dei Campionati Nazionali; che sia considerata
attività promozionale il campionato italiano U14, maschile e femminile,
2007/2008 in quanto realizzato tramite squadre di 7 giocatori non
compreso “nell’attività giovanile a 11” di cui all’art. 21 lettera d) con
conseguente riduzione dei voti assegnati; che sia data una
interpretazione all’assegnazione dei voti plurimi, relativamente alle lettere
D) e E) dell’art. 21 dello Statuto FIH, sulla base delle classifiche
nazionali. In conclusione i sottoscritti Presidenti di società chiedono la
rettifica o l’eliminazione di errori od omissioni nell’attribuzione del numero
dei voti presenti sull’elenco ufficiale dei votanti predisposto dalla
Segreteria federale e firmato dal presidente Federale a norma degli art.
17 e 21 dello Statuto e rideterminare la tabella dei voti assembleari e
dare garanzia di corretta determinazione dei voti assegnati a tutti i
sodalizi affiliati FIH»
La Commissione Unica d’Appello, formata dagli avv.ti Vitale
(componente effettivo), Veroni (componente effettivo) e Di Nicco
(componete supplente), veniva convocata per il giorno 17 novembre
2008 e, dopo una prima riunione, per il giorno 19 novembre 2008.
Prima della seconda riunione, la FIH, in persona del Segretario
Generale, comunicava al componente supplente avv. Di Nicco, la sua
sostituzione con un componente effettivo assente nella prima riunione,
l’avv. Aglianò.
Preso atto di tale cambiamento del Collegio, le istanti presentavano
formale diffida alla Commissione Unica d’Appello, invitando a non
modificare la composizione del Collegio inizialmente nominato.
In data 19 novembre 2008, veniva trasmessa alle Società istanti la
decisione della CUA, che dichiarava il ricorso inammissibile.
Le Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie si svolgevano nei
giorni 22 e 23 novembre sulla base delle liste originariamente allegate
alla circolare di convocazione.
Avverso la decisione della CUA, le Società istanti proponevano istanza
di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo
Sport; in data 12 gennaio 2009 veniva fissato l’incontro di conciliazione,
al quale erano presenti le Società ricorrenti, in persona del avv. Santi
Dario Tomaselli, mentre nessuno compariva per la Federazione Italiana
Hockey, coma da preventiva comunicazione del 9 gennaio 2009.
In quella sede, il Conciliatore Avv. Dario Buzzelli, preso atto del
mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura
conciliativa.
Con atto depositato in data 12 febbraio 2009 Prot. n. 0119, le Società
istanti proponevano istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss del Codice,
dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv.
Massimo Coccia veniva nominato quale Arbitro delle parti istanti; l’Avv.
Mario Antonio Scino quale Arbitro della parte resistente; tanto il primo
quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5,
del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra
gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio
Benincasa che, in data 9 marzo 2009 formulava l’accettazione ex art. 6,
comma 5, del Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv.
Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv.
Massimo Coccia (Arbitro), Avv. Mario Antonio Scino (Arbitro).
Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 1 aprile
2009 presso la sede dell’arbitrato. In quest’occasione veniva esperito
infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Le Società istanti formulavano le seguenti conclusioni: «si chiede 1)
l’integrale annullamento della decisione assunta dalla Commissione
Unica di Appello della Federazione Italiana Hockey di cui al verbale del
19.11.2008 con il seguente accoglimento delle istanze ivi formulate: “sia
verificata la validità di convocazione della parte straordinaria
dell’Assemblea del 22/23 novembre 2008, non essendo stata inviata la
copia integrale delle modifiche statuarie da approvare; che sia
ricontrollata la tabella voti sulla base delle classifiche dei Campionati
Nazionali; che venga data pubblicazione di tutte le classifiche finali delle
attività regionali; che sia considerata attività promozionale il campionato
italiano U14, maschile e femminile, 2007/2008 in quanto realizzate
tramite squadre di 7 giocatori, non compreso “nell’attività giovanile a 11”
di cui all’art. 21 lettera d) con conseguente riduzione dei voti assegnati;
che sia modificato l’elenco atleti e tecnici tesserati in attività; che sia data
una precisa informazione alle società affiliate sulla tabella voti definitiva,
ai fini di una corretta partecipazione all’Assemblea elettiva 2009/2012;
che sia data una interpretazione all’assegnazione dei voti plurimi,
relativamente alle lettere D) e E) dell’art. 21 dello Statuto FIH, sulla base
della classifiche nazionali. In conclusione i sottoscritti Presidenti di
società chiedono la rettifica o l’eliminazione di errori od omissioni
nell’attribuzione del numero dei voti presenti sull’elenco ufficiale dei
votanti predisposto dalla Segreteria federale e firmato dal presidente
Federale a norma degli art. 17 e 21 dello Statuto e rideterminare la
tabella dei voti assembleari e dare garanzia di corretta determinazione
dei voti assegnati a tutti i sodalizi affiliati FIH; 2) il conseguente
annullamento dei risultati elettorali scaturiti dalla XXV Assemblea
Elettiva della FIH, in quanto viziati in via derivata dalle illegittimità
affliggenti la suddetta decisione della CUA; 3) con ogni conseguenza di
legge in ordine alle spese di procedimento».
Con atto depositato in data 3 marzo 2009 Prot. n. 0329 la Federazione
Italiana Hockey si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le
seguenti conclusioni: «Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità della istanza per le ragioni
esposte nella presente memoria ed in ogni caso rigettarla perché
infondata in fatto e in diritto. Con ogni più ampia salvezza e riserva di
eccepire, modificare, integrare dedurre produrre e articolare mezzi
istruttori. Con vittoria di spese, competenze, onorari oltre al rimborso delle
spese generali al 12,5% all’IVA e al CAP, e con refusione di tutte le spese,
diritti amministrativi competenze ed onorari del Collegio Arbitrale versati
e versandi dalla FIH per la procedura».
Dopo la prima udienza, svoltasi in data 1° aprile 2009, e dopo lo
scambio di memorie autorizzate, si svolgeva in data 8 giugno 2009
l’udienza di discussione, all’esito della quale il Collegio si riservava la
decisione.
MOTIVI
1.
La Società istanti ricorrono affinché venga annullata la decisione della
Commissione Unica di Appello della FIH. In particolare deducono
quanto segue.
I. In primo luogo, le istanti denunciano irregolarità poste in essere dagli
organi segretariali della Federazione Italiana Hockey con la sostituzione
di uno dei componenti del Collegio della CUA. La difesa delle Società
osserva che tale arbitrario comportamento ha irrimediabilmente viziato
il procedimento valutativo/decisorio dell’organo giudicante e, quindi, la
decisione stessa.
Le istanti deducono che, a mente degli artt. 38 dello Statuto FIH e 39
del Regolamento Organico FIH, la CUA è «regolarmente costituita con la
presenza di tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti».
Conseguentemente, osserva la difesa delle Società, «una volta costituitosi
il Collegio con le suddette forme (presenza alla riunione di tre componenti
ratificanti), lo stesso deve pervenire alla decisione senza possibilità che la
compagine soggettiva venga modificata. La perfetta analogia con quanto
disposto dall’art. 276, comma 1, c.p.c., norma imperativa ed immanente
anche per l’ordinamento sportivo, secondo cui la decisione della causa è
adottata dai “giudici che hanno assistito alla discussione” (c.d. principio
dell’immutabilità del giudice) è di tutta ed assoluta evidenza».
Pertanto, concludono le Società istanti, tale vicenda «travalica l’ambito
sportivo e si pone davvero al di fuori della legalità».
II. Le società istanti osservano altresì che la motivazione della decisione
della Commissione Unica di Appello è manifestamente erronea da un
punto di vista sostanziale, contestando il passaggio in cui si afferma che
il petitum sia «[…] del tutto generico e inconcludente […]». Le istanti
deducono, al contrario, che il proprio ricorso ha «indicato
specificatamente quali “casi” fossero affetti da vizi, addirittura
indicandoli con denominazione sociale e numero».
III. La difesa delle Società istanti contesta, comunque, la decisione
assunta dalla Commissione Unica di Appello nel considerare
agonistiche, ai fini dell’attribuzione dei voti plurimi, la categoria
dell’“Hockey a 7” e l’“Under 14”. Le ricorrenti osservano che «lo statuto
della FIH è molto chiaro nel prevedere il voto plurimo solo a chi competa a
livello nazionale», così come statuito dalla disposizione contenuta
nell’art. 3 b) dei Principi Coni.
IV. Da ultimo, nella memoria 20 aprile 2009 le Società istanti, in via
preliminare, deducono la nullità della costituzione della FIH a’ sensi
dell’art. 12 del Codice TNAS in ragione della mancata sottoscrizione
della memoria da parte della Federazione. Osservano le Società istanti,
pertanto, che «[…] la rilevata carenza non solo investe l’esercizio della
attività di difesa strictu sensu espletata sin qui, ma anche la nomina di
arbitro cui, dato il tenore dell’art. 6 del Codice TNAS […], deve intendersi
estensibile per analogia quanto sin qui riferito in merito all’attività di
difesa scritta, ossia la necessaria attestazione della condivisione da
parte del singolo soggetto federato […]».
2.
La Federazione Italiana Hockey, con la propria memoria di costituzione,
chiede che le domande avversarie siano rigettate, perché infondate in
fatto e in diritto.
I. In primo luogo, la FIH osserva come «la controversia che ci occupa non
è oggettivamente arbitrabile dinanzi all’Organo adito che, espressamente,
è chiamato a risolvere controversie di carattere sportivo aventi ad oggetto
diritti disponibili. Nel caso di specie la controversia non ha carattere
sportivo, poiché non attiene l’organizzazione della attività sportiva della
federazione né fatti generati da attività sportiva posta in essere da
affiliati o tesserati né provvedimenti degli Organi Federali aventi ad
oggetto la regolamentazione della attività sportiva, ancorché latamente
intesa, ma ha ad oggetto nella sua richiesta finale di annullamento della
tornata elettiva federale […]».
La difesa della FIH deduce l’inammissibilità e l’improcedibilità del
ricorso dal momento che «non sono stati indicati i motivi di censura che
dovrebbero condurre alla declaratoria di nullità degli atti assembleari,
ossia al risultato elettorale. Le società odierne ricorrenti non hanno
autonomamente impugnato la delibera Assembleare presumibilmente
viziata in quanto assunta sulla base di liste elettorali erroneamente
predisposte, ma hanno impugnato tale provvedimento quale atto
consequenziale al provvedimento della CUA».
Inoltre, la difesa della FIH contesta la modalità con cui è stata
formulata la domanda nel ricorso, dal momento che «le ricorrenti
chiedono all’intestato organo una pronuncia di annullamento del
provvedimento impugnato, non formulando specifiche contestazioni sulla
applicazione della normativa federale, ma articolando domande
finalizzate all’ottenimento di pronunce interpretative di alcune norme
statuarie».
II. In secondo luogo, la difesa della resistente osserva che nessun vizio
può essere riscontrato nella formazione del Collegio della Commissione
Unica di Appello. A tal proposito, la FIH svolge le seguenti due
considerazioni: «la prima va ravvisata nel principio ormai codificato, ed
espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di settore […], della
fungibilità di ogni membro effettivo di una commissione con qualsiasi
membro supplente; e la seconda secondo cui il principio della
immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione dal momento in
cui ha inizio la discussione della causa, sicché unicamente la successiva
diversa composizione dell’organo decidente (e non pure quella limitata
alle sole precedenti udienze di trattazione) può dar luogo alla nullità della
sentenza […]».
Pertanto, conclude la difesa della FIH, «alcuna nullità sotto il profilo della
composizione del collegio giudicante può essere rilevata».
Inoltre, la difesa della resistente osserva che la domanda contenuta nel
ricorso presentato dalle Società istanti «è assolutamente generica». La
Federazione Italiana Hockey, infatti, «ravvisa un petitum del tutto
generico posto che non viene fornita alcuna prova o allegazione o
argomentazione a suffragio della pretesa errata attribuzione di voti per
ogni singola regione».
III. Da ultimo la FIH, in merito alle pretese violazioni delle norme
statuarie, contesta quanto dedotto dalle ricorrenti in quanto «non si può
accettare di qualificare violazione una non condivisa interpretazione di
norme federali». L’art. 1, commi 2 e 3 del Regolamento Gare e
Campionati, distingue le attività agonistiche in ufficiali e non ufficiali; le
prime, attività federali, annoverano gare programmate dal Consiglio
Federale della FIH. Pertanto, conclude la Federazione, si ritiene che «il
Campionato Under 14 debba qualificarsi quale attività agonistica,
trattandosi di attività programmata ed indetta dal Consiglio Federale».
Per quanto concerne i campionati di Hockey a 7, la resistente sottolinea
che il secondo comma dell’art. 1 del sopracitato Regolamento prevede
che «per particolati manifestazioni possono essere consentite deroghe ai
Regolamenti internazionali, limitatamente alla composizione numerica
delle squadre, alla durata degli incontri ed alle misure e tracciature dei
campi di gioco»; conseguentemente, la FIH rileva che «tali campionati,
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