CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 08 giugno 2009 –  Società Ginnastica Amsicora – Hockey Club – Hockey Femminile Libertas San Saba – Lazio Hockey 59 Bra contro Federazione Italiana Hockey IL COLLEGIO ARBITRALE

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 08 giugno 2009 –  Società Ginnastica Amsicora - Hockey Club - Hockey Femminile Libertas San Saba - Lazio Hockey 59 Bra contro Federazione Italiana Hockey

IL COLLEGIO ARBITRALE

PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE

PROF. AVV. MASSIMO COCCIA – ARBITRO

AVV. MARIO ANTONIO SCINO – ARBITRO

nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale

di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel

procedimento prot. N. 0112 del 12 febbraio 2009 promosso da:

Società Ginnastica Amsicora, con sede in Cagliari (CA), Via Salinieri

n. 1, cod. fisc. e P. Iva 80001830928, in persona del suo Presidente e

legale rappresentante pro tempore sig. Ruggero Ruggeri; Hockey Club

Bra, con sede in Bra (CN), Via V. Emanuele, n. 234, cod. fisc. e P. Iva

02662200043, in persona del suo Presidente e legale rappresentante

pro tempore sig. Giuseppe Palmieri; Hockey Femminile Libertas San

Saba, con sede in Roma (RM), Via del Tintoretto, n. 290, cod. fisc. e P.

Iva 04325121004, in persona del suo Presidente e legale rappresentante

pro tempore sig. Giovanni Fabrizi; Lazio Hockey 59, con sede in Roma

(Rm), Via al Quarto Miglio, n. 25, cod. fisc. e P. Iva 04602431001, in

persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore sig.

Francesco Rossi, tutte rappresentate e difese dall’Avv. Fabio Pennisi, ed

elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n.

259 (tel. 06.3201533 – fax 06.3202455 / e.mail fpennisi@pennisi.it)

istanti

CONTRO

Federazione Italiana Hockey, con sede in Roma (RM), Viale Tiziano n.

74, in persona del Presidente Federale prof. Luca Di Mauro,

rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Valori ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 106

resistente

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con circolare n. 8 del 3 ottobre 2008 il Presidente della FIH convocava

la XXIII Assemblea Nazionale Straordinaria e la XXV Assemblea

Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione per il Quadriennio

Olimpico 2009-2012, per le date del 22 e 23 novembre 2008, con

allegato Elenco ufficiale dei Sodalizi affiliati aventi e non aventi diritto al

voto.

Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2008, le Società istanti

ricorrevano, insieme con altre sei società, alla Commissione Unica

d’Appello della FIH (in seguito indicata anche come “CUA”) lamentando

alcune anomalie e chiedendo «che sia ricontrollata la tabella voti sulla

base delle classifiche dei Campionati Nazionali; che sia considerata

attività promozionale il campionato italiano U14, maschile e femminile,

2007/2008 in quanto realizzato tramite squadre di 7 giocatori non

compreso “nell’attività giovanile a 11” di cui all’art. 21 lettera d) con

conseguente riduzione dei voti assegnati; che sia data una

interpretazione all’assegnazione dei voti plurimi, relativamente alle lettere

D) e E) dell’art. 21 dello Statuto FIH, sulla base delle classifiche

nazionali. In conclusione i sottoscritti Presidenti di società chiedono la

rettifica o l’eliminazione di errori od omissioni nell’attribuzione del numero

dei voti presenti sull’elenco ufficiale dei votanti predisposto dalla

Segreteria federale e firmato dal presidente Federale a norma degli art.

17 e 21 dello Statuto e rideterminare la tabella dei voti assembleari e

dare garanzia di corretta determinazione dei voti assegnati a tutti i

sodalizi affiliati FIH»

La Commissione Unica d’Appello, formata dagli avv.ti Vitale

(componente effettivo), Veroni (componente effettivo) e Di Nicco

(componete supplente), veniva convocata per il giorno 17 novembre

2008 e, dopo una prima riunione, per il giorno 19 novembre 2008.

Prima della seconda riunione, la FIH, in persona del Segretario

Generale, comunicava al componente supplente avv. Di Nicco, la sua

sostituzione con un componente effettivo assente nella prima riunione,

l’avv. Aglianò.

Preso atto di tale cambiamento del Collegio, le istanti presentavano

formale diffida alla Commissione Unica d’Appello, invitando a non

modificare la composizione del Collegio inizialmente nominato.

In data 19 novembre 2008, veniva trasmessa alle Società istanti la

decisione della CUA, che dichiarava il ricorso inammissibile.

Le Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie si svolgevano nei

giorni 22 e 23 novembre sulla base delle liste originariamente allegate

alla circolare di convocazione.

Avverso la decisione della CUA, le Società istanti proponevano istanza

di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo

Sport; in data 12 gennaio 2009 veniva fissato l’incontro di conciliazione,

al quale erano presenti le Società ricorrenti, in persona del avv. Santi

Dario Tomaselli, mentre nessuno compariva per la Federazione Italiana

Hockey, coma da preventiva comunicazione del 9 gennaio 2009.

In quella sede, il Conciliatore Avv. Dario Buzzelli, preso atto del

mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura

conciliativa.

Con atto depositato in data 12 febbraio 2009 Prot. n. 0119, le Società

istanti proponevano istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss del Codice,

dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv.

Massimo Coccia veniva nominato quale Arbitro delle parti istanti; l’Avv.

Mario Antonio Scino quale Arbitro della parte resistente; tanto il primo

quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5,

del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra

gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio

Benincasa che, in data 9 marzo 2009 formulava l’accettazione ex art. 6,

comma 5, del Codice.

Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv.

Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv.

Massimo Coccia (Arbitro), Avv. Mario Antonio Scino (Arbitro).

Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 1 aprile

2009 presso la sede dell’arbitrato. In quest’occasione veniva esperito

infruttuosamente il tentativo di conciliazione.

Le Società istanti formulavano le seguenti conclusioni: «si chiede 1)

l’integrale annullamento della decisione assunta dalla Commissione

Unica di Appello della Federazione Italiana Hockey di cui al verbale del

19.11.2008 con il seguente accoglimento delle istanze ivi formulate: “sia

verificata la validità di convocazione della parte straordinaria

dell’Assemblea del 22/23 novembre 2008, non essendo stata inviata la

copia integrale delle modifiche statuarie da approvare; che sia

ricontrollata la tabella voti sulla base delle classifiche dei Campionati

Nazionali; che venga data pubblicazione di tutte le classifiche finali delle

attività regionali; che sia considerata attività promozionale il campionato

italiano U14, maschile e femminile, 2007/2008 in quanto realizzate

tramite squadre di 7 giocatori, non compreso “nell’attività giovanile a 11”

di cui all’art. 21 lettera d) con conseguente riduzione dei voti assegnati;

che sia modificato l’elenco atleti e tecnici tesserati in attività; che sia data

una precisa informazione alle società affiliate sulla tabella voti definitiva,

ai fini di una corretta partecipazione all’Assemblea elettiva 2009/2012;

che sia data una interpretazione all’assegnazione dei voti plurimi,

relativamente alle lettere D) e E) dell’art. 21 dello Statuto FIH, sulla base

della classifiche nazionali. In conclusione i sottoscritti Presidenti di

società chiedono la rettifica o l’eliminazione di errori od omissioni

nell’attribuzione del numero dei voti presenti sull’elenco ufficiale dei

votanti predisposto dalla Segreteria federale e firmato dal presidente

Federale a norma degli art. 17 e 21 dello Statuto e rideterminare la

tabella dei voti assembleari e dare garanzia di corretta determinazione

dei voti assegnati a tutti i sodalizi affiliati FIH; 2) il conseguente

annullamento dei risultati elettorali scaturiti dalla XXV Assemblea

Elettiva della FIH, in quanto viziati in via derivata dalle illegittimità

affliggenti la suddetta decisione della CUA; 3) con ogni conseguenza di

legge in ordine alle spese di procedimento».

Con atto depositato in data 3 marzo 2009 Prot. n. 0329 la Federazione

Italiana Hockey si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le

seguenti conclusioni: «Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis

dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità della istanza per le ragioni

esposte nella presente memoria ed in ogni caso rigettarla perché

infondata in fatto e in diritto. Con ogni più ampia salvezza e riserva di

eccepire, modificare, integrare dedurre produrre e articolare mezzi

istruttori. Con vittoria di spese, competenze, onorari oltre al rimborso delle

spese generali al 12,5% all’IVA e al CAP, e con refusione di tutte le spese,

diritti amministrativi competenze ed onorari del Collegio Arbitrale versati

e versandi dalla FIH per la procedura».

Dopo la prima udienza, svoltasi in data 1° aprile 2009, e dopo lo

scambio di memorie autorizzate, si svolgeva in data 8 giugno 2009

l’udienza di discussione, all’esito della quale il Collegio si riservava la

decisione.

MOTIVI

1.

La Società istanti ricorrono affinché venga annullata la decisione della

Commissione Unica di Appello della FIH. In particolare deducono

quanto segue.

I. In primo luogo, le istanti denunciano irregolarità poste in essere dagli

organi segretariali della Federazione Italiana Hockey con la sostituzione

di uno dei componenti del Collegio della CUA. La difesa delle Società

osserva che tale arbitrario comportamento ha irrimediabilmente viziato

il procedimento valutativo/decisorio dell’organo giudicante e, quindi, la

decisione stessa.

Le istanti deducono che, a mente degli artt. 38 dello Statuto FIH e 39

del Regolamento Organico FIH, la CUA è «regolarmente costituita con la

presenza di tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti».

Conseguentemente, osserva la difesa delle Società, «una volta costituitosi

il Collegio con le suddette forme (presenza alla riunione di tre componenti

ratificanti), lo stesso deve pervenire alla decisione senza possibilità che la

compagine soggettiva venga modificata. La perfetta analogia con quanto

disposto dall’art. 276, comma 1, c.p.c., norma imperativa ed immanente

anche per l’ordinamento sportivo, secondo cui la decisione della causa è

adottata dai “giudici che hanno assistito alla discussione” (c.d. principio

dell’immutabilità del giudice) è di tutta ed assoluta evidenza».

Pertanto, concludono le Società istanti, tale vicenda «travalica l’ambito

sportivo e si pone davvero al di fuori della legalità».

II. Le società istanti osservano altresì che la motivazione della decisione

della Commissione Unica di Appello è manifestamente erronea da un

punto di vista sostanziale, contestando il passaggio in cui si afferma che

il petitum sia «[…] del tutto generico e inconcludente […]». Le istanti

deducono, al contrario, che il proprio ricorso ha «indicato

specificatamente quali “casi” fossero affetti da vizi, addirittura

indicandoli con denominazione sociale e numero».

III. La difesa delle Società istanti contesta, comunque, la decisione

assunta dalla Commissione Unica di Appello nel considerare

agonistiche, ai fini dell’attribuzione dei voti plurimi, la categoria

dell’“Hockey a 7” e l’“Under 14”. Le ricorrenti osservano che «lo statuto

della FIH è molto chiaro nel prevedere il voto plurimo solo a chi competa a

livello nazionale», così come statuito dalla disposizione contenuta

nell’art. 3 b) dei Principi Coni.

IV. Da ultimo, nella memoria 20 aprile 2009 le Società istanti, in via

preliminare, deducono la nullità della costituzione della FIH a’ sensi

dell’art. 12 del Codice TNAS in ragione della mancata sottoscrizione

della memoria da parte della Federazione. Osservano le Società istanti,

pertanto, che «[…] la rilevata carenza non solo investe l’esercizio della

attività di difesa strictu sensu espletata sin qui, ma anche la nomina di

arbitro cui, dato il tenore dell’art. 6 del Codice TNAS […], deve intendersi

estensibile per analogia quanto sin qui riferito in merito all’attività di

difesa scritta, ossia la necessaria attestazione della condivisione da

parte del singolo soggetto federato […]».

2.

La Federazione Italiana Hockey, con la propria memoria di costituzione,

chiede che le domande avversarie siano rigettate, perché infondate in

fatto e in diritto.

I. In primo luogo, la FIH osserva come «la controversia che ci occupa non

è oggettivamente arbitrabile dinanzi all’Organo adito che, espressamente,

è chiamato a risolvere controversie di carattere sportivo aventi ad oggetto

diritti disponibili. Nel caso di specie la controversia non ha carattere

sportivo, poiché non attiene l’organizzazione della attività sportiva della

federazione né fatti generati da attività sportiva posta in essere da

affiliati o tesserati né provvedimenti degli Organi Federali aventi ad

oggetto la regolamentazione della attività sportiva, ancorché latamente

intesa, ma ha ad oggetto nella sua richiesta finale di annullamento della

tornata elettiva federale […]».

La difesa della FIH deduce l’inammissibilità e l’improcedibilità del

ricorso dal momento che «non sono stati indicati i motivi di censura che

dovrebbero condurre alla declaratoria di nullità degli atti assembleari,

ossia al risultato elettorale. Le società odierne ricorrenti non hanno

autonomamente impugnato la delibera Assembleare presumibilmente

viziata in quanto assunta sulla base di liste elettorali erroneamente

predisposte, ma hanno impugnato tale provvedimento quale atto

consequenziale al provvedimento della CUA».

Inoltre, la difesa della FIH contesta la modalità con cui è stata

formulata la domanda nel ricorso, dal momento che «le ricorrenti

chiedono all’intestato organo una pronuncia di annullamento del

provvedimento impugnato, non formulando specifiche contestazioni sulla

applicazione della normativa federale, ma articolando domande

finalizzate all’ottenimento di pronunce interpretative di alcune norme

statuarie».

II. In secondo luogo, la difesa della resistente osserva che nessun vizio

può essere riscontrato nella formazione del Collegio della Commissione

Unica di Appello. A tal proposito, la FIH svolge le seguenti due

considerazioni: «la prima va ravvisata nel principio ormai codificato, ed

espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di settore […], della

fungibilità di ogni membro effettivo di una commissione con qualsiasi

membro supplente; e la seconda secondo cui il principio della

immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione dal momento in

cui ha inizio la discussione della causa, sicché unicamente la successiva

diversa composizione dell’organo decidente (e non pure quella limitata

alle sole precedenti udienze di trattazione) può dar luogo alla nullità della

sentenza […]».

Pertanto, conclude la difesa della FIH, «alcuna nullità sotto il profilo della

composizione del collegio giudicante può essere rilevata».

Inoltre, la difesa della resistente osserva che la domanda contenuta nel

ricorso presentato dalle Società istanti «è assolutamente generica». La

Federazione Italiana Hockey, infatti, «ravvisa un petitum del tutto

generico posto che non viene fornita alcuna prova o allegazione o

argomentazione a suffragio della pretesa errata attribuzione di voti per

ogni singola regione».

III. Da ultimo la FIH, in merito alle pretese violazioni delle norme

statuarie, contesta quanto dedotto dalle ricorrenti in quanto «non si può

accettare di qualificare violazione una non condivisa interpretazione di

norme federali». L’art. 1, commi 2 e 3 del Regolamento Gare e

Campionati, distingue le attività agonistiche in ufficiali e non ufficiali; le

prime, attività federali, annoverano gare programmate dal Consiglio

Federale della FIH. Pertanto, conclude la Federazione, si ritiene che «il

Campionato Under 14 debba qualificarsi quale attività agonistica,

trattandosi di attività programmata ed indetta dal Consiglio Federale».

Per quanto concerne i campionati di Hockey a 7, la resistente sottolinea

che il secondo comma dell’art. 1 del sopracitato Regolamento prevede

che «per particolati manifestazioni possono essere consentite deroghe ai

Regolamenti internazionali, limitatamente alla composizione numerica

delle squadre, alla durata degli incontri ed alle misure e tracciature dei

campi di gioco»; conseguentemente, la FIH rileva che «tali campionati,

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