CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 ottobre 2009 promosso da: NUOVA AMG SEBASTIANI BASKET RIETI S.R.L contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO COLLEGIO ARBITRALE AVV. M
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 ottobre 2009 promosso da: NUOVA AMG SEBASTIANI BASKET RIETI S.R.L contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
COLLEGIO ARBITRALE
AVV. MARIO ANTONIO SCINO – PRESIDENTE
PROF. AVV. ALBERTO ZITO – ARBITRO
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO
LODO
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
NUOVA AMG SEBASTIANI BASKET RIETI S.R.L., in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Gaetano
Papalia, con sede in Rieti, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo
Raffaele Pelillo ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Teramo, Via Cavour, 52
CONTRO
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, il Presidente Federale Dino
Meneghin, rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Guido Valori e
Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio
in Roma, Viale delle Milizie, 106
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 18 maggio 2009, il Segretario Generale della Federazione
Italiana Pallacanestro, comunicava alla Nuova Amg Sebastiani
Basket Rieti che, con delibera del 15-16 maggio 2009, il Consiglio
Federale, preso atto che da una verifica ispettiva eseguita dalla
COMTEC il 28 febbraio 2009 era stata accertata la violazione da
parte della medesima società dell’art. 29, comma 3, del Regolamento
Esecutivo (mancato rispetto del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31
dicembre 2008), aveva disposto a carico di quest’ultima la
decurtazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato
2009/2010 e l’irrogazione di un’ammenda pari ad € 45.000,00.
Contro tale decisione, la Sebastiani Basket Rieti, con atto depositato
il 22 giugno 2009, proponeva istanza di arbitrato dinanzi al Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
Il Prof. Avv. Alberto Zito veniva nominato quale Arbitro della società
istante; il Prof. Avv. Maurizio Benincasa quale Arbitro della parte
resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano
l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice;
successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri,
quale Presidente del Collegio Arbitrale, l’Avv. Mario Antonio Scino
che, in data 20 luglio 2009 formulava l’accettazione ex art. 6, comma
5, del Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Avv. Mario
Antonio Scino (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Alberto
Zito (Arbitro), Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro).
Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 14
settembre 2009 presso la sede dell’arbitrato. In quell’occasione
veniva esperito il tentativo di conciliazione che, per esigenze
difensive di entrambe le parti, veniva rinviato alla discussione del 5
ottobre 2009.
In quella data, causa l’assenza del difensore della parte istante,
veniva rinviata la discussione al 14 ottobre 2009.
La Società istante formulava le seguenti conclusioni: «1. Valuti
l’On.le Collegio se debba prevalere come anelastico il dato formale
costituito dalle modalità attraverso le quali il regolamento F.I.P.
impone l’adeguamento ai criteri valutativi, ai fini dell’applicazione
delle sanzioni disciplinari, in tema di rapporto tra Ricavi ed
Indebitamento nella gestione della Società sportiva professionistica,
o se debba comunque potersi apprezzare il sostanziale
raggiungimento degli obiettivi che la Federazione ha inteso
perseguire; 2. Voglia l’On.le Collegio riconoscere che il potere
decisionale della Federazione dispone di valutazione discrezionale
da porre in relazione alla ripetuta sostanzialità del risultato e, in ogni
caso se nel rispetto dei principi generali delle regole partecipative
avrebbe dovuto disporsi l’apertura di istruttoria in contraddittorio,
anche a ragione della sopravvenienza di elementi di valutazione
ulteriori e fini decisionali, sì da giustificare l’acquisizione di ulteriori
elementi di giudizio, con salvezza, pur sempre della ripetuta
sostanzialità del risultato; 3. Valuti l’On.le Collegio se, avuto riguardo
alle finalità del modello federale e delle Federazioni sportive, nonché
al rapporto di affiliazione delle singole società per la corretta gestione
di esso, non debba prevalere la ripetuta sostanzialità di risultato
perseguibile, soprattutto quando sopravvengono indirizzi e criteri
modificativi rispetto a quelli applicati, per di più contemporaneamente
alla determinazione della sanzione, idonei a riconoscere un maggior
favor per l’affiliato; 4. Piaccia all’On.le Collegio, per l’effetto,
accogliere la domanda di arbitrato che precede e quindi i quesiti
formulati, assolvendo la Società istante dalla contestazione di
inadempimento e quindi disponga l’annullamento della sanzione
inflittale; in via subordinata, per mero scrupolo difensivo, riconoscere
l’inadeguatezza della sanzione e, se effettivamente dovuta,
rideterminare la giusta proporzione; 5. Piaccia, altresì, accollare alla
Federazione Italiana Pallacanestro le spese di giudizio e di
funzionamento del Collegio Arbitrale».
Con atto depositato in data 10 luglio 2009 la Federazione Italiana
Pallacanestro si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando
le seguenti conclusioni: «Voglia il Collegio, disattesi i quesiti proposti
siccome inammissibili, rigettare comunque in toto il ricorso perché
infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze,
onorari di difesa, e vinte le spese e gli onorari della procedura, con
refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo».
In data 14 ottobre 2009 si svolgeva l’udienza di discussione, all’esito
della quale il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI
1.
La Sebastiani Basket Rieti ricorre affinché venga annullata o
riformata la delibera del Consiglio Federale della F.I.P. del 15-16
maggio 2009. In particolare, deduce quanto segue:
1. Con riferimento alla presunta violazione del parametro
Ricavi/Indebitamento al 31 dicembre 2008, la ricorrente
osserva che, con richiesta del 10 marzo 2009, la COMTEC
invitava la Sebastiani Basket Rieti a riequilibrare il parametro
suddetto secondo le modalità previste dall’art. 29.3 del
Regolamento Esecutivo per l’importo di € 522.124,00.
2. In particolare, la società ottemperava all’invito della
COMTEC, provvedendo ad eseguire «versamenti a titolo di
aumento del capitale sociale nella misura di € 129.640,00 (in
data 17 marzo 2009) e di € 19.500,00 (in data 7 aprile 2009),
in successione rispetto alla prima tranche della operazione di
capitalizzazione, per la somma di € 60.000,00, compiuta già
in data 28 gennaio 2009, per un importo complessivo di €
209.140,00, accresciuto con successive operazioni fino alla
somma di € 601.639,50 attestata dal Collegio dei Revisori dei
Conti, alla data del 15 maggio 2009».
3. Da ultimo, la società istante osserva come, dal 1 luglio 2009,
siano state novellate «in maniera diversa e molto meno
afflittiva la misura delle sanzioni in situazioni quali quella del
caso di specie, giusta novella di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 28
Regolamento Esecutivo, nel senso di un favor per le
affiliate,pur sempre garantista dell’ossequio a regole di
correttezza, linearità organizzativa e quindi trasparenza
economica». Da qui, la considerazione circa l’opportunità o
meno di regolare la vicenda de quo secondo i nuovi criteri
dettati dalla novella del 1 luglio 2009. La società istante,
infatti, auspicando che il Collegio possa attuare «il nuovo
modello regolamentare», afferma che l’applicazione di una
disciplina non più attuale, seppur giustificata da «un rigoroso
criterio formalistico», rischierebbe di penalizzare oltremodo,
sebbene sul piano prettamente sportivo, la società
sanzionata. Ciò, conclude la Sebastiani Basket Rieti,
comporterebbe una violazione della par condicio tra società
partecipanti allo stesso Campionato, dal momento che
potrebbero essere applicate sanzioni diverse nonostante
siano state riscontrate le medesime contestazioni.
2.
La Federazione Italiana Pallacanestro, con la propria memoria di
costituzione chiede il rigetto della domanda avversaria in quanto
destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto.
1. In primo luogo, la F.I.P. richiama gli artt. 24, 25, 27 e 29 del
Regolamento Esecutivo. In particolare, quest’ultima norma al
comma 3 prevede che in caso di mancato rispetto del rapporto
R/I la COMTEC invita la società a riequilibrare la situazione
patrimoniale nel termine di 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione «[…] mediante opportuna operazione di
aumento del capitale sociale o mediante immissione di
finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci, questi
ultimi regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci
o da riunione dell’organo amministrativo, recante il parere
favorevole o di congruità dell’organo di controllo […]». L’art.
25 comma 14 del Regolamento Esecutivo dispone, invece,
che le operazioni di versamento, per essere valide, vanno
eseguite mediante versamenti sui conti intestati alla società
presso istituti di credito.
2. Nel caso di specie, osserva la F.I.P., con riferimento al
parametro R/I al 31 dicembre 2008, che l’indebitamento della
Sebastiani Basket Rieti «era pari ad € 522.124,00 e tale
indebitamento andava ripianato nel termine assegnato. La
società riceveva la comunicazione in data 17.03.2009 e
successivamente in data 10.04.2009 inviava alla COM.TE.C a
mezzo fax una autocertificazione nella quale si affermava che
dal 31.12.2008 i soci avevano effettuato versamenti sia in
conto capitale sia a titolo di finanziamento infruttifero e
postergato per € 355.639,50. Quindi inviava una ulteriore nota
ove si dichiarava che entro il 31.05.2009 la differenza sarebbe
stata versata avvalendosi di una delibera di aumento del
capitale sociale del 29.10.2008. La COM.TE.C. nella riunione
del 06.05.2009, prendendo atto di quanto sopra, rilevava che:
a) la delibera di aumento del capitale sociale del 29.10.2008
fissava in 90 gg il termine per effettuare l’operazione (termine
quindi spirato il 31.01.2009) e non poteva essere presa in
considerazione al fine del ripianamento del parametro; b) il
termine di 30 gg fissato con la nota del 10.03.2009 era
decorso senza che il parametro fosse stato ripianato nella
misura indicata (e non contestata) dalla COM.TE.C.; 3) la
società non aveva inviato idonea documentazione attestante il
versamento, ancorchè parziale, della predetta somma. Per tali
tagioni la COM.TE.C. inviava gli atti al Consiglio Federale per i
provvedimenti di competenza». Conseguentemente, il
Consiglio comminava la sanzione in applicazione ex art. 29
del Regolamento Esecutivo.
3. Da ultimo, la Federazione osserva come le modifiche
regolamentari «non possono riferirsi al caso di specie, atteso
che la normativa è stata deliberata per entrare in vigore dal
01.07.2009 (e quindi per la stagione 2009/2010) mentre la
posizione della ricorrente inerisce violazioni commesse nel
corso della stagione 2008/2009 per fatti previsti e sanzionati
per tale periodo ed effettivamente sanzionati prima del termine
della stagione 2008/2009».
3.
I.
In primo luogo, il Collegio è chiamato a decidere sulla questione
relativa alla normativa da applicare al caso di specie.
Come ha avuto modo di argomentare la Federazione, la normativa
vigente è entrata in vigore solo a far data dal 1 luglio 2009, regolando
le fattispecie ivi previste, ed applicando le relative sanzioni, solo per
la stagione sportiva 2009/2010 in poi.
Al riguardo, si deve osservare che gli inadempimenti contestati dal
Consiglio Federale sono stati posti in essere ancora pendente la
vecchia disciplina sanzionatoria, sicché è addirittura superflua
qualsiasi ulteriore riflessione circa la normativa applicabile al caso di
specie.
Pertanto, l’assenza anche di una disciplina transitoria rende
applicabile il principio tempus regit actum.
E la disciplina applicabile è quella vigente al tempo in cui la società
istante si è resa inadempiente, e non quella vigente attualmente.
II.
In merito alla domanda proposta dalla Sebastiani Basket Rieti, il
Collegio ritiene che il ricorso proposto meriti parziale accoglimento.
E’ indubbio, infatti, che le operazioni poste in essere dalla società
istante per riequilibrare il parametro Ricavi/Indebitamento al 31
dicembre 2008, siano avvenute con modalità e rispetto dei termini
diversi da quelli previsti dall’art. 29, comma 3, del Regolamento
Esecutivo.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che le citate operazioni hanno avuto
come effetto, nonostante una procedura diversa da quella stabilita ex
Regolamento Esecutivo, di riequilibrare la situazione patrimoniale.
Ed infatti, a fronte di un finanziamento richiesto di € 522.124,00,
l’istante provvedeva ad effettuare un finanziamento complessivo di €
601.639,50 sebbene, ripetiamo, con modalità e termini differenti da
quelli richiesti dall’art. 29, comma 3, del Regolamento Esecutivo.
Si è, pertanto, in presenza di una situazione in cui il rapporto R/I
risulta rispettato seppur con modalità e tempistiche diverse da quelle
regolamentari.
Quindi, nonostante il raggiungimento del risultato, è ravvisabile una
violazione delle predette norme regolamentari.
III.
In ordine alla misura della sanzione occorre, tuttavia, svolgere alcune
considerazioni.
In primo luogo, conformemente a quanto già rilevato da altri Collegi
nell’ambito della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in
altre fattispecie simili alla presente (lodo F.I.P./Basket Livorno del
12.12.2006) ma soprattutto nel precedente lodo che ha visto
contrapposte le stesse parti (lodo F.I.P./Nuova Amg Sebastiani
Basket S.r.l. del 17.07.2008), va osservato che se l’art. 29, comma 3,
del Regolamento Esecutivo prevede che il riequilibrio dei parametri di
stabilità patrimoniale posti dalle norme federali debba avvenire
attraverso le operazioni indicate e nel termine da essa stabilito,
tuttavia le operazioni ed il termine posto non appaiono essere
tassativamente stabiliti.
In difetto di una puntuale previsione normativa, infatti, si deve
ritenere che il riequilibrio dei parametri di stabilità possa avvenire
anche attraverso operazioni diverse da quelle previste dalla F.I.P.,
purché idonee allo scopo.
In secondo luogo, si rileva come non possa essere assimilato al caso
della totale inerzia quello dell’attività posta in essere dall’affiliato al
fine di raggiungere il risultato richiesto.
A tal riguardo, il Collegio ritiene di fare applicazione dell’art. 19,
comma 4, del Regolamento di Giustizia che, dopo aver fatto
menzione delle circostanze attenuanti normativamente previste
dispone che «il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste
nel precedente comma, può prendere in considerazione altre
circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una
diminuzione della sanzione».
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la sanzione della
penalizzazione di 4 punti debba essere modificata, e rideterminata in
2 punti di penalizzazione, mentre la sanzione pecuniaria debba
rimanere ferma.
Tutte le altre domande ed eccezioni devono intendersi assorbite.
Sussistono i motivi per operare una parziale compensazione delle
spese di arbitrato e di lite, atteso il parziale accoglimento della
domanda arbitrale.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia
promossa dalla Nuova AMG Sebastiani Basket Rieti S.r.l. nei
confronti della Federazione Italiana Pallacanestro, ogni altra istanza
ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato e, per l’effetto,
riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti
due (2) e conferma, per il resto, l’ammontare della multa;
• condanna la Nuova AMG Sebastiani Basket Rieti S.r.l. al
pagamento di ¾ delle spese di lite liquidate, per questa quota,
in € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore della Federazione
Italiana Pallacanestro, oltre le spese generali, IVA e CPA;
compensa per la restante quota;
• condanna le Società istanti, fermo il vincolo di solidarietà, al
pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati
complessivamente in € 4.000,00 (Euro quattromila/00); nello
specifico, condanna la Nuova AMG Sebastiani Basket Rieti
S.r.l. al pagamento di ¾ delle spese e degli onorari degli
Arbitri e la Federazione Italiana Pallacanestro al pagamento
del restante quarto;
• dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano
incamerati dal Tribunale.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli
Arbitri riuniti presso la sede dell’arbitrato in data 14 ottobre 2009, e
sottoscritto in numero di tre (3) originali nei luoghi e nelle date di
seguito indicati.
F.to Mario Antonio Scino
F.to Alberto Zito
F.to Maurizio Benincasa