CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 14 ottobre 2009 promosso da: NUOVA AMG SEBASTIANI BASKET RIETI S.R.L contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO COLLEGIO ARBITRALE AVV. M

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 14 ottobre 2009 promosso da: NUOVA AMG SEBASTIANI BASKET RIETI S.R.L contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COLLEGIO ARBITRALE

AVV. MARIO ANTONIO SCINO – PRESIDENTE

PROF. AVV. ALBERTO ZITO – ARBITRO

PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO

LODO

nel procedimento di Arbitrato promosso da:

NUOVA AMG SEBASTIANI BASKET RIETI S.R.L., in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Gaetano

Papalia, con sede in Rieti, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo

Raffaele Pelillo ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in

Teramo, Via Cavour, 52

CONTRO

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, il Presidente Federale Dino

Meneghin, rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Guido Valori e

Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio

in Roma, Viale delle Milizie, 106

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 18 maggio 2009, il Segretario Generale della Federazione

Italiana Pallacanestro, comunicava alla Nuova Amg Sebastiani

Basket Rieti che, con delibera del 15-16 maggio 2009, il Consiglio

Federale, preso atto che da una verifica ispettiva eseguita dalla

COMTEC il 28 febbraio 2009 era stata accertata la violazione da

parte della medesima società dell’art. 29, comma 3, del Regolamento

Esecutivo (mancato rispetto del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31

dicembre 2008), aveva disposto a carico di quest’ultima la

decurtazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato

2009/2010 e l’irrogazione di un’ammenda pari ad € 45.000,00.

Contro tale decisione, la Sebastiani Basket Rieti, con atto depositato

il 22 giugno 2009, proponeva istanza di arbitrato dinanzi al Tribunale

Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Il Prof. Avv. Alberto Zito veniva nominato quale Arbitro della società

istante; il Prof. Avv. Maurizio Benincasa quale Arbitro della parte

resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano

l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice;

successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri,

quale Presidente del Collegio Arbitrale, l’Avv. Mario Antonio Scino

che, in data 20 luglio 2009 formulava l’accettazione ex art. 6, comma

5, del Codice.

Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Avv. Mario

Antonio Scino (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Alberto

Zito (Arbitro), Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro).

Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 14

settembre 2009 presso la sede dell’arbitrato. In quell’occasione

veniva esperito il tentativo di conciliazione che, per esigenze

difensive di entrambe le parti, veniva rinviato alla discussione del 5

ottobre 2009.

In quella data, causa l’assenza del difensore della parte istante,

veniva rinviata la discussione al 14 ottobre 2009.

La Società istante formulava le seguenti conclusioni: «1. Valuti

l’On.le Collegio se debba prevalere come anelastico il dato formale

costituito dalle modalità attraverso le quali il regolamento F.I.P.

impone l’adeguamento ai criteri valutativi, ai fini dell’applicazione

delle sanzioni disciplinari, in tema di rapporto tra Ricavi ed

Indebitamento nella gestione della Società sportiva professionistica,

o se debba comunque potersi apprezzare il sostanziale

raggiungimento degli obiettivi che la Federazione ha inteso

perseguire; 2. Voglia l’On.le Collegio riconoscere che il potere

decisionale della Federazione dispone di valutazione discrezionale

da porre in relazione alla ripetuta sostanzialità del risultato e, in ogni

caso se nel rispetto dei principi generali delle regole partecipative

avrebbe dovuto disporsi l’apertura di istruttoria in contraddittorio,

anche a ragione della sopravvenienza di elementi di valutazione

ulteriori e fini decisionali, sì da giustificare l’acquisizione di ulteriori

elementi di giudizio, con salvezza, pur sempre della ripetuta

sostanzialità del risultato; 3. Valuti l’On.le Collegio se, avuto riguardo

alle finalità del modello federale e delle Federazioni sportive, nonché

al rapporto di affiliazione delle singole società per la corretta gestione

di esso, non debba prevalere la ripetuta sostanzialità di risultato

perseguibile, soprattutto quando sopravvengono indirizzi e criteri

modificativi rispetto a quelli applicati, per di più contemporaneamente

alla determinazione della sanzione, idonei a riconoscere un maggior

favor per l’affiliato; 4. Piaccia all’On.le Collegio, per l’effetto,

accogliere la domanda di arbitrato che precede e quindi i quesiti

formulati, assolvendo la Società istante dalla contestazione di

inadempimento e quindi disponga l’annullamento della sanzione

inflittale; in via subordinata, per mero scrupolo difensivo, riconoscere

l’inadeguatezza della sanzione e, se effettivamente dovuta,

rideterminare la giusta proporzione; 5. Piaccia, altresì, accollare alla

Federazione Italiana Pallacanestro le spese di giudizio e di

funzionamento del Collegio Arbitrale».

Con atto depositato in data 10 luglio 2009 la Federazione Italiana

Pallacanestro si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando

le seguenti conclusioni: «Voglia il Collegio, disattesi i quesiti proposti

siccome inammissibili, rigettare comunque in toto il ricorso perché

infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze,

onorari di difesa, e vinte le spese e gli onorari della procedura, con

refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo».

In data 14 ottobre 2009 si svolgeva l’udienza di discussione, all’esito

della quale il Collegio si riservava la decisione.

MOTIVI

1.

La Sebastiani Basket Rieti ricorre affinché venga annullata o

riformata la delibera del Consiglio Federale della F.I.P. del 15-16

maggio 2009. In particolare, deduce quanto segue:

1. Con riferimento alla presunta violazione del parametro

Ricavi/Indebitamento al 31 dicembre 2008, la ricorrente

osserva che, con richiesta del 10 marzo 2009, la COMTEC

invitava la Sebastiani Basket Rieti a riequilibrare il parametro

suddetto secondo le modalità previste dall’art. 29.3 del

Regolamento Esecutivo per l’importo di € 522.124,00.

2. In particolare, la società ottemperava all’invito della

COMTEC, provvedendo ad eseguire «versamenti a titolo di

aumento del capitale sociale nella misura di € 129.640,00 (in

data 17 marzo 2009) e di € 19.500,00 (in data 7 aprile 2009),

in successione rispetto alla prima tranche della operazione di

capitalizzazione, per la somma di € 60.000,00, compiuta già

in data 28 gennaio 2009, per un importo complessivo di €

209.140,00, accresciuto con successive operazioni fino alla

somma di € 601.639,50 attestata dal Collegio dei Revisori dei

Conti, alla data del 15 maggio 2009».

3. Da ultimo, la società istante osserva come, dal 1 luglio 2009,

siano state novellate «in maniera diversa e molto meno

afflittiva la misura delle sanzioni in situazioni quali quella del

caso di specie, giusta novella di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 28

Regolamento Esecutivo, nel senso di un favor per le

affiliate,pur sempre garantista dell’ossequio a regole di

correttezza, linearità organizzativa e quindi trasparenza

economica». Da qui, la considerazione circa l’opportunità o

meno di regolare la vicenda de quo secondo i nuovi criteri

dettati dalla novella del 1 luglio 2009. La società istante,

infatti, auspicando che il Collegio possa attuare «il nuovo

modello regolamentare», afferma che l’applicazione di una

disciplina non più attuale, seppur giustificata da «un rigoroso

criterio formalistico», rischierebbe di penalizzare oltremodo,

sebbene sul piano prettamente sportivo, la società

sanzionata. Ciò, conclude la Sebastiani Basket Rieti,

comporterebbe una violazione della par condicio tra società

partecipanti allo stesso Campionato, dal momento che

potrebbero essere applicate sanzioni diverse nonostante

siano state riscontrate le medesime contestazioni.

2.

La Federazione Italiana Pallacanestro, con la propria memoria di

costituzione chiede il rigetto della domanda avversaria in quanto

destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto.

1. In primo luogo, la F.I.P. richiama gli artt. 24, 25, 27 e 29 del

Regolamento Esecutivo. In particolare, quest’ultima norma al

comma 3 prevede che in caso di mancato rispetto del rapporto

R/I la COMTEC invita la società a riequilibrare la situazione

patrimoniale nel termine di 30 giorni dalla ricezione della

comunicazione «[…] mediante opportuna operazione di

aumento del capitale sociale o mediante immissione di

finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci, questi

ultimi regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci

o da riunione dell’organo amministrativo, recante il parere

favorevole o di congruità dell’organo di controllo […]». L’art.

25 comma 14 del Regolamento Esecutivo dispone, invece,

che le operazioni di versamento, per essere valide, vanno

eseguite mediante versamenti sui conti intestati alla società

presso istituti di credito.

2. Nel caso di specie, osserva la F.I.P., con riferimento al

parametro R/I al 31 dicembre 2008, che l’indebitamento della

Sebastiani Basket Rieti «era pari ad € 522.124,00 e tale

indebitamento andava ripianato nel termine assegnato. La

società riceveva la comunicazione in data 17.03.2009 e

successivamente in data 10.04.2009 inviava alla COM.TE.C a

mezzo fax una autocertificazione nella quale si affermava che

dal 31.12.2008 i soci avevano effettuato versamenti sia in

conto capitale sia a titolo di finanziamento infruttifero e

postergato per € 355.639,50. Quindi inviava una ulteriore nota

ove si dichiarava che entro il 31.05.2009 la differenza sarebbe

stata versata avvalendosi di una delibera di aumento del

capitale sociale del 29.10.2008. La COM.TE.C. nella riunione

del 06.05.2009, prendendo atto di quanto sopra, rilevava che:

a) la delibera di aumento del capitale sociale del 29.10.2008

fissava in 90 gg il termine per effettuare l’operazione (termine

quindi spirato il 31.01.2009) e non poteva essere presa in

considerazione al fine del ripianamento del parametro; b) il

termine di 30 gg fissato con la nota del 10.03.2009 era

decorso senza che il parametro fosse stato ripianato nella

misura indicata (e non contestata) dalla COM.TE.C.; 3) la

società non aveva inviato idonea documentazione attestante il

versamento, ancorchè parziale, della predetta somma. Per tali

tagioni la COM.TE.C. inviava gli atti al Consiglio Federale per i

provvedimenti di competenza». Conseguentemente, il

Consiglio comminava la sanzione in applicazione ex art. 29

del Regolamento Esecutivo.

3. Da ultimo, la Federazione osserva come le modifiche

regolamentari «non possono riferirsi al caso di specie, atteso

che la normativa è stata deliberata per entrare in vigore dal

01.07.2009 (e quindi per la stagione 2009/2010) mentre la

posizione della ricorrente inerisce violazioni commesse nel

corso della stagione 2008/2009 per fatti previsti e sanzionati

per tale periodo ed effettivamente sanzionati prima del termine

della stagione 2008/2009».

3.

I.

In primo luogo, il Collegio è chiamato a decidere sulla questione

relativa alla normativa da applicare al caso di specie.

Come ha avuto modo di argomentare la Federazione, la normativa

vigente è entrata in vigore solo a far data dal 1 luglio 2009, regolando

le fattispecie ivi previste, ed applicando le relative sanzioni, solo per

la stagione sportiva 2009/2010 in poi.

Al riguardo, si deve osservare che gli inadempimenti contestati dal

Consiglio Federale sono stati posti in essere ancora pendente la

vecchia disciplina sanzionatoria, sicché è addirittura superflua

qualsiasi ulteriore riflessione circa la normativa applicabile al caso di

specie.

Pertanto, l’assenza anche di una disciplina transitoria rende

applicabile il principio tempus regit actum.

E la disciplina applicabile è quella vigente al tempo in cui la società

istante si è resa inadempiente, e non quella vigente attualmente.

II.

In merito alla domanda proposta dalla Sebastiani Basket Rieti, il

Collegio ritiene che il ricorso proposto meriti parziale accoglimento.

E’ indubbio, infatti, che le operazioni poste in essere dalla società

istante per riequilibrare il parametro Ricavi/Indebitamento al 31

dicembre 2008, siano avvenute con modalità e rispetto dei termini

diversi da quelli previsti dall’art. 29, comma 3, del Regolamento

Esecutivo.

E’ altrettanto vero, tuttavia, che le citate operazioni hanno avuto

come effetto, nonostante una procedura diversa da quella stabilita ex

Regolamento Esecutivo, di riequilibrare la situazione patrimoniale.

Ed infatti, a fronte di un finanziamento richiesto di € 522.124,00,

l’istante provvedeva ad effettuare un finanziamento complessivo di €

601.639,50 sebbene, ripetiamo, con modalità e termini differenti da

quelli richiesti dall’art. 29, comma 3, del Regolamento Esecutivo.

Si è, pertanto, in presenza di una situazione in cui il rapporto R/I

risulta rispettato seppur con modalità e tempistiche diverse da quelle

regolamentari.

Quindi, nonostante il raggiungimento del risultato, è ravvisabile una

violazione delle predette norme regolamentari.

III.

In ordine alla misura della sanzione occorre, tuttavia, svolgere alcune

considerazioni.

In primo luogo, conformemente a quanto già rilevato da altri Collegi

nell’ambito della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in

altre fattispecie simili alla presente (lodo F.I.P./Basket Livorno del

12.12.2006) ma soprattutto nel precedente lodo che ha visto

contrapposte le stesse parti (lodo F.I.P./Nuova Amg Sebastiani

Basket S.r.l. del 17.07.2008), va osservato che se l’art. 29, comma 3,

del Regolamento Esecutivo prevede che il riequilibrio dei parametri di

stabilità patrimoniale posti dalle norme federali debba avvenire

attraverso le operazioni indicate e nel termine da essa stabilito,

tuttavia le operazioni ed il termine posto non appaiono essere

tassativamente stabiliti.

In difetto di una puntuale previsione normativa, infatti, si deve

ritenere che il riequilibrio dei parametri di stabilità possa avvenire

anche attraverso operazioni diverse da quelle previste dalla F.I.P.,

purché idonee allo scopo.

In secondo luogo, si rileva come non possa essere assimilato al caso

della totale inerzia quello dell’attività posta in essere dall’affiliato al

fine di raggiungere il risultato richiesto.

A tal riguardo, il Collegio ritiene di fare applicazione dell’art. 19,

comma 4, del Regolamento di Giustizia che, dopo aver fatto

menzione delle circostanze attenuanti normativamente previste

dispone che «il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste

nel precedente comma, può prendere in considerazione altre

circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una

diminuzione della sanzione».

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la sanzione della

penalizzazione di 4 punti debba essere modificata, e rideterminata in

2 punti di penalizzazione, mentre la sanzione pecuniaria debba

rimanere ferma.

Tutte le altre domande ed eccezioni devono intendersi assorbite.

Sussistono i motivi per operare una parziale compensazione delle

spese di arbitrato e di lite, atteso il parziale accoglimento della

domanda arbitrale.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia

promossa dalla Nuova AMG Sebastiani Basket Rieti S.r.l. nei

confronti della Federazione Italiana Pallacanestro, ogni altra istanza

ed eccezione disattesa, così provvede:

• accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato e, per l’effetto,

riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti

due (2) e conferma, per il resto, l’ammontare della multa;

• condanna la Nuova AMG Sebastiani Basket Rieti S.r.l. al

pagamento di ¾ delle spese di lite liquidate, per questa quota,

in € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore della Federazione

Italiana Pallacanestro, oltre le spese generali, IVA e CPA;

compensa per la restante quota;

• condanna le Società istanti, fermo il vincolo di solidarietà, al

pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati

complessivamente in € 4.000,00 (Euro quattromila/00); nello

specifico, condanna la Nuova AMG Sebastiani Basket Rieti

S.r.l. al pagamento di ¾ delle spese e degli onorari degli

Arbitri e la Federazione Italiana Pallacanestro al pagamento

del restante quarto;

• dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano

incamerati dal Tribunale.

Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli

Arbitri riuniti presso la sede dell’arbitrato in data 14 ottobre 2009, e

sottoscritto in numero di tre (3) originali nei luoghi e nelle date di

seguito indicati.

F.to Mario Antonio Scino

F.to Alberto Zito

F.to Maurizio Benincasa

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