F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CGF del 10 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it 3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMME

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CGF del 10 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it

3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA S.S. LAZIO S.P.A.;

- AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. LOTITO CLAUDIO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA S.S. LAZIO S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 8, COMMA 15 E 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA 6656/453PF 08-9SP/BLP DEL 23.4.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 28.5.2009)

Con rituale e tempestivo reclamo il Dott. Claudio Lotito, legale rappresentante della S.S. Lazio S.p.A., ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. 95 - 2008/2009) la quale, su deferimento del Procuratore Federale gli ha comminato la sanzione della ammenda di € 5.000,00 per la violazione dell’art. 8, comma 15, C.G.S. vigente, ed ulteriore ammenda di € 5.000,00 alla società S.S. Lazio S.p.A. ex art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta. Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito l’insussistenza dell’addebito disciplinare non essendo stato, in prime cure, individuato il dies a quo di decorrenza del termine di giorni trenta di cui all’art. 8, comma 15, C.G.S.. Ha, infatti, osservato che l’art. 8, comma 15, C.G.S. non individua nella comunicazione del deposito del Lodo il dies a quo con ciò richiamando, a supporto del suo assunto, il disposto di cui all’art. 10.13 del Regolamento del Collegio Arbitrale. Ha, altresì, infine rilevato il reclamante d’avere provveduto all’adempimento del Lodo con distinti bonifici in data 20 e 24 Marzo 2009, al netto di quanto trattenuto a titolo di imposta IRPEF alla fonte. Ha, quindi, concluso chiedendo l’assoluzione dall’illecito disciplinare contestato per insussistenza del fatto. Alla seduta fissata dalla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – per il 10.7.2009, nessuno è comparso per il reclamante. Ciò premesso osserva questa Corte che il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Con esaustiva motivazione, che questa Corte condivide e dalla quale non intende discostarsi, il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che la S.S. Lazio S.p.A. aveva ricevuto l’avviso di deposito del Lodo in data 16.10.2008 mentre, per contro, il versamento era avvenuto in data 24.3.2009, quindi ben oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di deposito, termine, questo, da ritenersi perentorio sia in considerazione della ratio della norma ex art. 8, comma 15, C.G.S. e soprattutto dal fatto che alla norma è collegata una espressa sanzione. Alcun rilievo, infine, può essere attribuito all’ottemperamento parziale del Lodo, atteso che la relativa eccezione è assorbita dal mancato pagamento nel termine perentorio fissato dall’art. 8, comma 15, C.G.S.. Da ciò consegue la responsabilità disciplinare del Presidente Lotito e della S.S. Lazio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 


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