CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 maggioe 2009 – S.S.D. Fondi Calcio contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti L’ARBITRO UNICO Avv. Aurelio Vessichelli scelto concordeme
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 maggioe 2009 – S.S.D. Fondi Calcio contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
L’ARBITRO UNICO
Avv. Aurelio Vessichelli scelto concordemente dalle parti intimate e con l’adesione alla designazione di parte istante ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 13 maggio 2009, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0916 dell’ 11 maggio 2009) promosso da: S.S.D. Fondi Calcio, con sede in Fondi (LT), alla Piazza IV Novembre n. 55, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore Sig. Francesco Tallarini , rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Edoardo Chiacchio e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/7 parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, e Lega Nazionale Dilettanti, in persona del Presidente, Sig. Carlo Tavecchio, rappresentate e difese dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed selettivamente domiciliate presso il loro studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 parti intimate
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto del 19 febbraio 2009, n.4752/ 351 pf 08-09/GR/en, il Procuratore federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti la società S.S.D. Fondi Calcio s.r.l. ( d’ora in avanti, per brevità, Fondi ) per aver beneficiato della partecipazione del calciatore De Ciantis Andrea, non avente titolo, in occasione di una gara valevole per il Campionato di Eccellenza 2008/2009 Girone B nonché a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell’art.4, comma 1 , C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio dirigente . Al dirigente accompagnatore della Fondi veniva contestato di aver sottoscritto una distinta di gara in cui dichiarava che il giocatore De Ciantis era regolarmente tesserato e partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore non avesse titolo. La Fondi si costituiva nel procedimento instaurato dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale negando gli addebiti. La Commissione di primo grado, con decisione del 9 aprile 2009 pubblicata con comunicato ufficiale n.88 in pari data, riconosceva sussistenti gli addebiti mossi, tra gli altri, alla Fondi e per l’effetto applicava alla società sportiva a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2 , C.G.S l’ammenda di € 300,00. Il Procuratore federale proponeva rituale appello dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale che, con decisione pubblicata con il comunicato ufficiale CDN n.88 del 7 maggio 2009, accoglieva l’impugnazione e per l’effetto applicava la sanzione a carico della Fondi, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al dirigente, di un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda già inflitta in primo grado. Con istanza al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ritualmente depositata in Segreteria l’ 11 maggio 2009, prot. 0916 la Fondi chiede che venga dichiarata l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e per l’effeto che venga annullata la penalizzazione di un punto in classifica a carico della società odierna istante .Con memoria di costituzione del 12 maggio 2009 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC ) e la Lega Nazionale Dilettanti ( LND) argomentatamente chiedono il rigetto del ricorso avversario rimettendosi, in accoglimento dell’istanza della Fondi e considerata la necessità di addivenire a una decisione con la massima urgenza, alle determinazioni che vorrà adottare l’Arbitro unico che viene indicato nella persona dell’Avv. Aurelio Vessichelli. La particolare urgenza rappresentata dalle parti deriva dal fatto che la Fondi occupa il terzo posto in classifica a tre punti di distanza dalla prima e a due punti dalla seconda con una sola partita da giocare, fissata per la giornata di mercoledì 13 maggio e con le prime due squadre in classifica che giocano l’una contro l’altra. Viene in tal modo chiesta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport una decisione ad horas. Dinanzi all’Arbitro unico Avv. Aurelio Vessichelli così nominato ai sensi dell’art.6 comma quarto del vigente Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, e dopo l’accettazione da parte del medesimo Arbitro, si è tenuta la prima udienza ritualmente fissata per il giorno 13 maggio 2009. All’udienza veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, i difensori delle parti discutevano la causa che era quindi trattenuta in decisione, dopo lo svolgimento di breve repliche difensive. All’esito dell’udienza, l’ Arbitro unico, su richiesta delle parti, pronunciava il dispositivo della presente decisione. MOTIVI
Sia la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio in prima istanza che la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC hanno ritenuto, nelle rispettive statuizioni, che gli addebiti contestati nella fattispecie al giocatore De Ciantis ed al dirigente accompagnatore della Fondi Calcio riguardassero comportamenti certamente non dolosi ma dovuti a negligenza ed imperizia e che anche il grado di colpa dei responsabili fosse da ritenere in concreto lieve. In effetti dalla documentazione versata in atti e non contestata dalle parti intimate risultano fatti e circostanze, da ritenere pertanto come provate, che hanno verosimilmente ingenerato nei rappresentanti della società odierna istante il convincimento erroneo che il giocatore De Ciantis fosse , all’inizio della stagione 2008/2009 svincolato ai sensi dell’art.32 bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC ( NOIF) e regolarmente tesserabile mediante richiesta di aggiornamento; di conseguenza anche l’utilizzazione del De Ciantis nelle fila della Fondi Calcio nella gara disputata contro il Fonte Nuova il 7 settembre 2008 era stata ritenuta legittima e non in violazione delle norme sul tesseramento. A fronte della richiesta di svincolo ritualmente inviata ai sensi del citato art. 32 dal De Ciantis ed effettivamente ricevuta nei termini dal Comitato Regionale Lazio, risulta che lo stesso Comitato , ritenendosi incompetente a ricevere la richiesta, trasmetteva la stessa al Comitato Interregionale senza tuttavia darne notizia alcuna al giocatore interessato; il Comitato Interregionale riteneva successivamente di passare agli atti nulla l’istanza perché non inviata al Comitato competente ma anche in questo caso senza darne notizia nelle forme dovute al giocatore. Il calciatore venne inserito in lista di svincolo e, come riconosciuto dalla Commissione Disciplinare Territoriale, i successivi numerosi svincoli, trasferimenti ed aggiornamenti di tesseramento subiti dal De Ciantis potevano indurre in errore sia il calciatore che le società che intendevano tesserarlo. La Commissione di prime cure riteneva pertanto di applicare al calciatore la squalifica di due giornate , al dirigente l’inibizione di un mese ed alla società Fondi l’ammenda di € 300,00 per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al dirigente. La Commissione Disciplinare Nazionale, su appello del Procuratore federale, ritiene invece che la sanzione più lieve applicabile alla società nella fattispecie per responsabilità diretta ai sensi dell’ art. 10 , comma sesto del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, sia la penalizzazione di un punto in classifica . La norma invocata prevede, nell’ultima parte del citato comma sesto che le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte soggiacciono alle sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Nel caso di accertamento di responsabilità oggettiva della società , la sanzione va dall’ammenda con diffida alla penalizzazione di uno o più punti in classifica fino alla retrocessione ed all’esclusione dal campionato; nel caso di accertamento di responsabilità diretta della società, la sanzione minima è la penalizzazione di un punto in classifica fino alla retrocessione ed all’esclusione dal campionato. La norma prevede inoltre che i dirigenti riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma sesto sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni. Al dirigente accompagnatore è invece stata applicata, nella fattispecie, la sanzione dell’inibizione per un mese , notevolmente al di sotto del citato minimo edittale. Tale circostanza porta evidentemente ad una applicazione illogica ed incongrua del sistema sanzionatorio attualmente previsto per le fattispecie di cui si tratta talchè a fronte di un comportamento di un dirigente della società sanzionato congruamente in misura assai lieve e comunque molto al di sotto del minimo edittale , viene applicata alla società proprio in dipendenza delle violazioni ascritte al dirigente, una sanzione corrispondente sì al minimo edittale ma del tutto sproporzionata alla sanzione in concreto applicata al dirigente ed evidentemente eccessiva. L’Arbitro unico ritiene auspicabile un intervento del legislatore che integri la normativa vigente sul punto con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell’elemento soggettivo accertato ed all’effettivo coinvolgimento della società Tutto quanto sopra ritenuto, si reputa che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica a carico della Fondi, oltre all’ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento sia eccessiva se commisurata alle effettive responsabilità che residuano come provate a carico della medesima società all’esito del giudizio, trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica e debba pertanto essere annullata tenendo conto della responsabilità per mera colpa lieve riconosciuta nel comportamento posto in essere dal calciatore e dal dirigente accompagnatore.
SULLE SPESE
Le spese del procedimento e per assistenza difensiva sono poste a carico della Lega Nazionale Dilettanti e vengono liquidate in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge. Sono, altresì, posti a carico della Lega Nazionale Dilettanti, con vincolo di solidarietà, gli onorari per l’Arbitro unico che, considerata la complessità della controversia, nonché le questioni di diritto e di fatto delibate ed i documenti esaminati, vengono liquidati in complessivi € 1.000,00 oltre accessori. Condanna, altresì, le parti - A.S.D. Pisoniano, Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti - al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che dichiara incamerati dallo stesso Tribunale.
P.Q.M.
L’Arbitro unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l’istanza della S.S.D. Fondi Calcio Srl e, per l’effetto, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale annulla la penalizzazione di un punto inflitta alla società istante, confermando la sanzione dell’ammenda di € 300 (trecento);
2. pone a carico della Lega Nazionale Dilettanti il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione;
3. pone a carico della Lega Nazionale Dilettanti, con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti dell’Arbitro unico, come liquidati in motivazione;
4. pone a carido delle parti – S.S.D. Fondi Calcio Srl, Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
5. dichiara incamerati i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 13 maggio 2009 e sottoscritto in numero di quattro originali nel luogo e nella data di seguito indicati. F.to Aurelio Vessichelli
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