CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 novembre 2009 promosso da: Sigg.ri Leonardo Volpi, Mirko Chisci, Mattia Cortili e Daniele Guadagni contro Federazione Italiana Giuoco Calcio C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Gabriella Pal
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 novembre 2009 promosso da: Sigg.ri Leonardo Volpi, Mirko Chisci, Mattia Cortili e Daniele Guadagni contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Gabriella Palmieri in qualità di Presidente del Collegio arbitrale nominato dagli Arbitri a elezione di parte
Cons. Silvestro Maria Russo in qualità di Arbitro nominato dai Sigg.ri Leonardo Volpi, Mirko Chisci, Mattia Cortili e
Daniele Guadagni
Pres. Bartolomeo Manna in qualità di Arbitro nominato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 1284 del 27 giugno 2009 promosso da: ASD Palleronese, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, il Presidente Sig. Ernesto Zambani, per i Sigg.ri Leonardo Volpi, Mirko Chisci, Mattia Cortili e Daniele Guadagni, tutti tesserati per la ASD Palleronese, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlo Boggi e Federico Menichini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Carrara (MS) alla Via Mazzini n. 13 parti istanti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Po n. 9 parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, anche “TNAS” o “Tribunale”), in data 27 giugno 2009 (prot. n. 1284), la ASD Palleronese per i Sigg.ri Leonardo Volpi, Mirko Chisci, Mattia Cortili e Daniele Guadagni (di seguito, per brevità, anche gli “istanti” o le “parti istanti”) - tutti tesserati per la medesima società – proponevano istanza di arbitrato, ex art. 9 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”), nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “Federazione”, “FIGC”, “l'intimata” o “la parte intimata”) chiedendo […] l’annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare territoriale c/o FIGC – Comitato Regionale Toscana, con C.U. n. 62 del 28 maggio 2009, nei confronti di alcuni tesserati, e precisamente: a. a carico dell’allenatore Leonardo Volpi, per anni due e mesi sei; b. a carico del calciatore Mattia Cortili per due anni; c. a carico del calciatore Mirko Crisci per due anni e due mesi; d. a carico del calciatore Michele guadagni per due anni e due mesi. Le parti istanti indicavano, inoltre, quali testimoni sui fatti i Sigg.ri Ernesto Zambiani, Fabrizio Lombardi, Renato Felici, Walter Vangioni e Alessandro Turicchi. Il provvedimento impugnato trae la sua origine dai fatti avvenuti al termine della partita tra la ASD Palleronese e la USD Piano di Coreglia, valida per la 27^ giornata del girone di ritorno del campionato di 1^ categoria, girone A, svoltasi, in data 19 aprile 2009 in località Palleronese (MS). Con C.U. n. 56 del 23 aprile 2009, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Massa Carrara irrogava: a. a carico dell'allenatore Leonardo Volpi la sanzione della squalifica sino al 23 aprile 2012, perchè “Bloccava da tergo il D.G. [Direttore di Gara] tenendogli le braccia dietro le spalle. Nel contempo con un violento pugno colpiva l'arbitro all'altezza del costato destro, provocandogli forte e prolungato dolore. Tale condotta favoriva da parte di altri tesserati episodi in danno del D.G.; b. a carico del calciatore Daniele Guadagni la sanzione della squalifica sino al 24 marzo 2013 perchè “colpiva il D.G. con due violenti calci all'altezza del polpaccio ed uno sul collo del piede, procurandogli forte e prolungato dolore.”; c. a carico del calciatore Mirko Chisci la sanzione della squalifica sino al 23 aprile 2012 perchè “colpiva con due violenti calci il piede ed il polpaccio sinistro del D.G. procurandogli forte e prolungato dolore.”; c. a carico del calciatore Mattia Cortili la sanzione della squalifica fino al 23 ottobre 2011 perchè “Con violenza poneva le mani all'altezza del petto del D.G. ed al contempo, lo spingeva contro la recinzione del terreno di gioco. Successivamente colpiva l'arbitro con un forte calcio all'altezza della coscia, procurandogli forte e prolungato dolore”. La ASD Palleronese, in data 29 aprile 2009, proponeva reclamo dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale costituita presso il Comitato Regionale Toscana della FIGC che riduceva le sanzioni ai quattro tesserati, nella misura impugnata dinanzi al Tribunale. Le parti istanti nominavano quale proprio arbitro di parte il Cons. Silvestro
Maria Russo. Con memoria depositata in data 20 luglio 2009, prot. n. 1396, si costituiva la FIGC, che concludeva “[…] per il rigetto delle domande attrici, in quanto infondate, e per la condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS”. La Federazione, inoltre, “si oppone[va] alla prova per testi richiesta da controparte, in quanto inammissibile e irrilevante il relazione agli elementi di prova già in atti”. La FIGC nominava quale proprio arbitro di parte il Pres. Bartolomeo Manna. Il Cons. Silvestro Maria Russo e il Pres. Bartolomeo Manna accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per il 29 settembre 2009 che, per impegni improrogabili di uno dei componenti del Collegio Arbitrale, veniva spostata al giorno successivo, 30 settembre 2009. Il Collegio Arbitrale, nel corso dell’udienza, esperiva, senza esito, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Nel corso dell'udienza i difensori delle parti esponevano, in contraddittorio, le proprie considerazioni in merito all'opportunità dell'audizione del Direttore di Gara dinanzi al Collegio Arbitrale. Dopo breve camera di consiglio il Collegio Arbitrale rigettava la richiesta di audizione del Direttore di Gara. Le difese delle parti e il Sig. Leonardo Volpi, discutevano, in contraddittorio, il merito della controversia. Il Collegio Arbitrale, vista la natura della controversia ex art. 21.1 del Codice, e su istanza delle parti, concedeva alle stesse il termine del 9 ottobre 2009 per il deposito di memoria conclusionale e tratteneva la causa in decisione successivamente a suddetto termine. MOTIVI 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, la ASD Palleronese ha chiesto“[...] la riduzione della squalifica, irrogata dalla Commissione Disciplinare territoriale c/o FIGC – Comitato Regionale Toscana, con C.U. n. 62 del 28 maggio 2009, nei confronti di alcuni tesserati, e precisamente: a. l’allenatore Leonardo Volpi, per anni due e mesi sei; b. il calciatore Mattia Cortili per due anni; c. il calciatore Mirko Chisci per due anni e due mesi; d. il calciatore Michele Guadagni per due anni e due mesi. Gli istanti contestano le risultanze del referto arbitrale, che ritengono contraddittorio e cercano di ridimensionare sia il ruolo dei sanzionati, sia la gravità dei fatti che hanno dato origine ai provvedimenti di squalifica, anche e soprattutto sotto il profilo dell’entità e proporzionalità delle sanzioni stesse, con specifico riferimento alle personalità dell’allenatore e dei calciatori squalificati. Il Collegio ritiene che l’assunto delle parti istanti non possa essere condiviso. Nella memoria conclusiva in data 9 ottobre 2009 prot. n. 1939, gli istanti sollecitavano nuovamente il Collegio ad effettuare un riesame del rapporto del Direttore di Gara, richiamando l’indagine che sarebbe stata avviata dalla Procura Federale, a seguito di esposti da parte di tesserati, in ordine alla veridicità di tale rapporto. La FIGC, nella memoria di costituzione in data 20 luglio 2009 prot. n. 1396 e nella memoria conclusiva in data 9 ottobre prot. n. 1938, non solo proponeva una valutazione dei fatti di causa in una prospettiva diametralmente opposta a quella delle parti istanti, ritenendo un’aggravante e non un’attenuante il contesto prettamente dilettantistico, “amatoriale”, nel quale tali fatti si sono svolti; ma sottolineava anche il valore di “prova privilegiata” del referto arbitrale ex art. 35 Codice Giustizia Sportiva e l’inammissibilità di provare una ricostruzione dei fatti alternativa ad essa mediante prova testimoniale. Il Collegio rileva che, in base al predetto art. 35, punto 1.1., i rapporti dell’arbitro “fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Da tale chiara e inequivocabile previsione discende, pertanto, che il Collegio non può ammettere una prova testimoniale, che sebbene sia prevista come mezzo di prova dall’art. 22 del Codice, è nel caso specifico diretta unicamente a confutare il rapporto arbitrale. Il Collegio non può neanche chiedere ulteriori chiarimenti al Direttore di Gara, perché si tratterebbe di un’eccezione alla regola dell’efficacia di “prova piena” del rapporto arbitrale, non espressamente contemplata dal citato articolo 35 CGS, che deve ritenersi, invece, di stretta interpretazione; ammettendo, infatti, tale articolo solo gli “altri atti” (della Procura Federale) o le “riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale” (nel caso di soggetto sanzionato diverso dall’autore dell’infrazione), ivi tassativamente elencati a fini limitati e ben circoscritti – dalla disposizione stessa – di esclusione del valore probatorio pieno del rapporto arbitrale. Da quanto detto sinora si deve pure escludere che possa realizzarsi de facto una sorta di contraddittorio “postumo” tra Direttore di Gara e parti. La valutazione della natura e della gravità dei fatti addebitati alle parti istanti deve essere, quindi, effettuata in base a quanto accertato nel referto arbitrale. 2. Non meritano accoglimento le doglianze degli istanti articolate con riferimento alla congruità e alla proporzionalità delle sanzioni irrogate. Va preliminarmente precisato che l’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito a tale specifico aspetto si delinea compiutamente, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”. Va ricordato che, nel caso in esame, con la decisione impugnata, la Corte Disciplinare Territoriale ha ridotto le squalifiche inizialmente comminate agli istanti da parte della Corte Disciplinare Provinciale, a dimostrazione dell’accurata valutazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (come, ad esempio, l’entità delle lesioni subite dall’arbitro, e la completezza dell’istruttoria compiuta ex art. 34, punto 4, CGS, con particolare riguardo alla “lucida integrazione” del rapporto da parte dell’arbitro a conferma delle circostanze rilevanti della fattispecie concreta al suo esame). Il Collegio ritiene che tale finale valutazione della Corte Disciplinare Territoriale sia, quindi, espressione del corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della sanzione e che faccia esatta applicazione del principio della congruità e della proporzione fra violazione e sanzione. I comportamenti tenuti dagli istanti, come ricostruiti dal referto arbitrale e sulla base delle decisioni degli organi di giustizia della FIGC sono, infatti, decisamente gravi, soprattutto nella misura in cui sono ascrivibili al “gruppo” e non solo a singoli individui. Non può, infine, contrariamente a quanto assumono gli istanti, attribuirsi alla sanzione “effetti principalmente rieducativi e non repressivi”, come se la finalità rieducativa della sanzione assumesse valore preponderante nel sistema sanzionatorio quale delineato dalla richiamata normativa codicistica. L’art. 16 CGS, significativamente intitolato “poteri disciplinari” e collocato nel Titolo II sulle “sanzioni”, prevede, al punto 4., che agli organi della giustizia sportiva è attribuita solo la facoltà (“possono adottare”) e, comunque, sempre “in aggiunta alle sanzioni disciplinari”, di “adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo”. Si tratta, quindi, di una previsione che non privilegia l’esigenza rieducativa a livello programmatico, ma afferma, invece, la natura retributiva delle sanzioni disciplinari, attraverso la necessità della proporzione tra violazione e sanzione sancita al punto 1. del medesimo articolo.
3. Non può essere accolta, infine, la richiesta degli istanti formulata nella memoria conclusiva in data 9 ottobre 2009, di “sospensione del procedimento e/o delle sanzioni fino alla definizione dell’indagine della Procura Federale”, che gli stessi istanti riferiscono essere stata avviata “sulla veridicità del rapporto arbitrale, a seguito di missive di denuncia-esposto da parte dei tesserati”. Difatti la Procura Federale ha disposto “l’archiviazione degli atti”, con proprio provvedimento del 20 luglio 2009 – trasmesso alla Segreteria del Tribunale, su richiesta del Collegio arbitrale, in data 11 novembre 2009 (prot. n. 2120) – “[…] considerato che l’Ufficio [la Procura Federale] non può sovrapporre la propria attività inquirente a quella degli Organi di Giustizia, salvo che gli stessi non ne facciano esplicita richiesta; ritenuto che non emergono notizie su fatti diversi da quelli già giudicati con decisione inappellabile del Giudice di 2°, che possano suffragare alcuna attività di questa Procura […]”. 4. In conclusione, l’istanza in epigrafe va rigettata nei termini fin qui esposti. 5. Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo. P. Q. M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 1. rigetta l’istanza di arbitrato n. 1284 del 27 giugno 2009 in epigrafe, proposta dalla ASD Palleronese, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, il Presidente Sig. Ernesto Zambani, per i Sigg.ri Leonardo Volpi,
Mirko Chisci, Mattia Cortili e Daniele Guadagni; 2. condanna i Sigg.ri Leonardo Volpi, Mirko Chisci, Mattia Cortili e Daniele Guadagni al pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva in favore della parte intimata liquidate complessivamente nella somma di euro 700,00 (settecento), oltre accessori, 3. condanna, con il vincolo della solidarietà, i Sigg.ri Leonardo Volpi, Mirko Chisci, Mattia Cortili e Daniele Guadagni al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati in euro 2000,00 (duemila), oltre accessori e spese, 4. pone a carico delle parti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 11 novembre 2009 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. F.to Gabriella Calmieri F.to Silvestro Maria Russo F.to Bartolomeo Manna
Share the post "CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 novembre 2009 promosso da: Sigg.ri Leonardo Volpi, Mirko Chisci, Mattia Cortili e Daniele Guadagni contro Federazione Italiana Giuoco Calcio C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Gabriella Pal"