LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 11-12 settembre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 10) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano LATTANZI/A.C.SANSOVINO Con
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 11-12 settembre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
10) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano LATTANZI/A.C.SANSOVINO
Con Racc.A.R. in data 12/06/2009 il sig Gaetano LATTANZI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.SANSOVINO, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2008/09 di complessivi €.7.120,00.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Gaetano LATTANZI, nei confronti della Società U.S.SANSOVINO, per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D.
Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.