LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 11-12 settembre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 12) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio ZANINELLI/SUZZARA CALCIO 2000
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 11-12 settembre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
12) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio ZANINELLI/SUZZARA CALCIO 2000
Con Racc.A.R. in data 20/07/2009 il sig Alessio ZANINELLI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SUZZARA CALCIO 2000, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2008/09 di complessivi €.4.200,00.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte,la copia dell’accordo economico depositato e la prevista tassa reclamo di €.50,00, giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Alessio ZANINELLI, nei confronti della Società SUZZARA CALCIO 2000 , per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D.
Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.