LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.70 LND DEL 9 Ottobre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 1)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo ZEMA/VALLE D’AOSTA CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.70 LND DEL 9 Ottobre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
1)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo ZEMA/VALLE D’AOSTA CALCIO
Con Racc.A.R. in data 25/08/2009 il sig.Paolo ZEMA, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VALLE D’AOSTA CALCIO, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2008/09 di complessivi €.1.500,00.
Precisando di aver percepito solo rate per €.250,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.1.250,00.
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Paolo ZEMA, nei confronti della Società VALLE D’AOSTA CALCIO, per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D.
Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.