F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICORSO D
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DELLA S.S.D. FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ESPOSTO VITALE SEGUITO GARA ASTREA/FONDI DELL’11.10.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 14.10.2009)
Al 37° del secondo tempo, della gara Astrea/Fondi disputata l’11.10.2009, il calciatore Esposito Vitale numero 2 della società Fondi a “giuoco fermo” colpiva con una manata al volto un calciatore avversario. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 14.10.2009, lo sanzionava con la squalifica per 2 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Fondi chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore cercava di impedire all’avversario di finirgli addosso protendendo la mano solo per “pararsi” dal medesimo calciatore che si buttava in terra “inscenando una caduta fuori luogo” il tutto accadeva nelle vicinanze della panchina dopo che il pallone era finito in fallo laterale. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Esposito ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo in quel momento percepiti. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha comminato l’esatta sanzione prevista dal vigente Codice di Giustizia. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Fondi Calcio S.r.l. di Fondi (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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