F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/CGF del 27 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 1) RICORSO C

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/CGF del 27 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE, INFLITTA AL CALCIATORE YEPES MARIO SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/BARI DEL 18.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 20.10.2009)

Con decisione del 20.10.2009, Com. Uff. n. 90 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore dell’A.C. Chievo Verona S.r.l. Mario Yepes, in relazione alla gara Chiedo Verona/Bari del 18.10.2009, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammonizione: “ per avere, al termine della gara, rivolgendosi al Quarto Ufficiale espresso un giudizio ingiurioso sull’arbitro”. La vicenda giungeva all’attenzione del Giudice Sportivo sulla scorta della segnalazione del quarto uomo il quale riferiva che al termine della partita, durante il saluto agli Ufficiali di gara lo Yepes gli si era avvicinato apostrofandolo per tre volte con l’espressione .” l’arbitro è stato vergognoso”. Avverso tale decisione presentava reclamo l’A.C. Chievo Verona la quale chiedeva l’annullamento del provvedimento, o in subordine la riduzione della sanzione, sostenendo che le frasi usate dal calciatore non avevano contenuto ingiurioso, sia perché esse non erano in realtà idonee a ledere l’onore o il decoro del destinatario ma costituivano solo una critica all’operato del direttore di gara, sia perché non erano state rivolte direttamente a quest’ultimo, requisito indispensabile per la sussistenza della lesione dell’altrui onorabilità che definisce l’ingiuria, ma erano state espresse ad una terza persona quale sfogo e rappresentazione di un disaccordo sull’operato dell’arbitro. Le doglianze dell’appellante possono, a giudizio di questa Corte, essere, almeno parzialmente, accolte. Da un canto, infatti, è vero che le espressioni adoperate dal calciatore non appaiono rivestire contenuto ingiurioso, secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria nell’ambito del procedimento sportivo, poiché, come è stato rilevato nelle argomentazioni defensionali, non erano indirizzate direttamente all’arbitro ma al quarto uomo, né, si potrebbe aggiungere, risultano profferite in un quadro di proteste eclatanti o semplicemente esagerate di fronte ad una decisione degli Ufficiali di gara, secondo il referto dello stesso quarto uomo il quale a proposito delle frasi rivoltegli dal calciatore usa il termine “ diceva ”, indicativo di un atteggiamento evidentemente non esagitato. E’ altrettanto vero, però, che esse sono oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica invocato anch’esso nei motivi difensivi e divenendo punibili, ai sensi dell’art. 19 n. 4 C.G.S., il quale sanziona la condotta, oltre che ingiuriosa, anche semplicemente irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara. In quest’ottica, e nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ritenuto il comportamento irriguardoso all’evidenza meno grave di quello ingiurioso, vi è quindi spazio per un ridimensionamento della sanzione inflitta in primo grado ed in particolare per la riduzione della squalifica ad una giornata di gara con l’aggiunta di una ammenda di € 10.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Yepes Mario ad 1 giornata effettiva di gara e all’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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