F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 1) RICORSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

1) RICORSO DEL SIGNOR FALCONIERI ELEUTERIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2010 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35, COMMA 1 E 38 COMMI 2 E 3 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

(Delibera Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 32 del 25.09.2009)

Falconeri Eleuterio, allenatore di base tesserato per l’A.S.D. Sanvitese Calcio, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, gli ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 28.2.2010 avendolo ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1 e 38, commi 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver contattato e convocato per un allenamento-provino svoltosi il 27.10.2009 presso il campo sportivo dll’A.S.D. Unione Rorai, due giovani calciatori, Basso Edy e Ceschiat Nico, tesserati per l’A.S.D. Fontanafredda senza aver chiesto ed ottenuto il prescritto nulla osta della società di appartenenza. Nei motivi prodotti a sostegno, ha anzitutto segnalato l’erroneità della contestazione normativa evidenziando come la stessa non si attagliasse alla condotta ascrittagli nel capo di accusa e, quindi, dopo aver ammesso di aver contattato i due minori con il consenso dei genitori, ha precisato che l’incontro del 27.10.2009 non era finalizzato allo svolgimento di un ‘’allenamento-provino’’, ma costituiva soltanto una sorta di raduno finale dei partecipanti ad un corso di apprendimento tecnico tenutosi, nei precedenti mesi, presso un campo estivo di calcio gestito da un’associazione –lo Sporting Camp Accademy - affiliata al C.S.I., raduno che non si era potuto effettuare, come di consuetudine, alla fine di detto corso, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, ha chiesto di conseguenza di essere prosciolto da ogni addebito. Al dibattimento, di contro, il rappresentante della Procura Federale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, a suo avviso causata dal mancato rispetto dei termini processuali. L’appello è ammissibile e fondato e va pertanto accolto. Giova anzitutto chiarire come l’assunto di intempestività avanzato in maniera generica ed apodittica dall’accusa non abbia pregio. Posto, infatti, che la specie riguarda una decisione adottata su deferimento della Procura Federale, decisione che dev’essere comunicata alle parti secondo quanto prescrive l’art. 35, comma 4/1 C.G.S., sostanzialmente ripreso dall’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, per l’individuazione del termine utile alla presentazione del preannuncio di reclamo o, in alternativa, del reclamo stesso, non potrà che farsi riferimento alla data di ricezione da parte del destinatario, della comunicazione di cui sopra. Ora, mentre da un lato il ricorrente, nella dichiarazione di preannuncio del 30.9.2009 afferma di aver ricevuto la notizia circa l’esito del procedimento a suo carico con telegramma pervenutogli il 28.9.2009 e quindi di essersi attivato con la dovuta tempestività, dall’altro né la Procura Federale, su cui gravava quale parte che aveva sollevato l’eccezione, l’onere di dimostrare il contrario, né la stessa Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, inutilmente sollecitata con una nota del 13.10.2009 della Segreteria di questa Corte a dare contezza circa l’avvenuto adempimento degli incombenti di sua competenza, sono state in grado di confutare le asserzioni del Falconeri che pertanto conservano, nell’attuale procedura, connotazioni di attendibilità garantendo la regolarità dell’impugnazione. L’esame del merito va preliminarmente circoscritto ad un’eventuale violazione dei doveri sportivi elencati nell’art. 1, comma 1, C.G.S., dal momento che, né il primo comma dell’art. 35, norma esclusivamente programmatica, né il secondo ed il terzo comma dell’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, che enunciano precetti del tutto estranei agli addebiti descritti nel capo di incolpazione, abbisognano di specifiche motivazioni per essere ‘’sic et simpliciter’’ accantonati. L’esame delle acquisizioni in atti porta altresi’ ad escludere che la riunione del 27.10.2009 organizzata dal Falconeri mirasse o fosse funzionale a scopi antiregolamentari, vale a suffragare ampiamente tale convincimento la deposizione resa agli inquirenti dall’unico teste disinteressato ed oculare, tale Granzotto Leonardo, responsabile del Settore Giovanile della società sul cui campo ebbe luogo il raduno, il quale afferma che il tutto si svolse, alla presenza dei partecipanti e di alcuni genitori, senza competitività, tanto che ne ricavò l’impressione si trattasse ‘’di un incontro tra tutti i ragazzi che avevano partecipato al Campus ed il loro mister’’. Sulla base della convincente versione offerta dal teste, versione che ridimensiona notevolmente i fatti e conforta le tesi difensive prospettate nei motivi di gravame, si può tranquillamente affermare che il raduno non era qualificabile come una vera e propria manifestazione sportiva abbisognevole della preventiva autorizzazione da parte dei competenti organi federali e che l’unica manchevolezza eventualmente attribuibile al Falconeri potrebbe risiedere nel non aver informato della sua iniziativa la società di appartenenza dei due minori. Siffatta omissione però, poichè all’evidenza non sconfina negli ambiti concettuali della slealtà, della scorrettezza e dell’antisportività, si rivela non apprezzabile sul piano disciplinare di guisa che l’appellante va prosciolto dall’incolpazione mossagli previo annullamento della decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Falconieri Eleuterio annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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