F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICOR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE TUTTINO ALESSIA SEGUITO GARA LAZIO CALCIO FEMMINILE/CALCIO CHIASIELLIS DEL 10.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 20 del 14.10.2009)

Con preannuncio di reclamo del 16.10.2009 l’A.S.D. Calcio Chiasiellis impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con la quale si infliggeva la sanzione della squalifica per 3 gare effettive alla calciatrice Tuttino Alessia. In data 22.10.2009 l’A.S.D. Calcio Chiasiellis formalizzava la richiesta di riforma della suddetta decisione chiedendo la riduzione della squalifica, deducendo che il comportamento in campo della Tuttino era stato posto in essere in maniera non volontaria e non violenta avendo la stessa soltanto intenzione di recuperare il pallone. Il ricorso non può essere accolto. Dall’esame del referto arbitrale si deduce infatti che il provvedimento sanzionatorio era stato assunto, in ragione del fatto che la Tuttino, a gioco fermo, precisamente al 49 minuto del secondo tempo, calpestava al ventre un’avversaria che si trovava a terra. La Corte ritiene che, ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., alla reclamante sia stata correttamente comminata la sanzione contestata che in questa sede non può che trovare conferma. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Chiasiellis di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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