F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 3) RICORSO D
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
3) RICORSO DELL’A.S.D. REAL MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA ATLETICO GIOVINAZZO/REAL MOLFETTA DEL 6.10.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 87 del 9.10.2009)
La società A.S.D. Real Molfetta, Calcio a Cinque, ha proposto appello avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in particolare per la sanzione del pagamento dell’ammenda di € 750.00, inflitta alla società medesima, come da Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque L.N.D. del 9.10.2009. Dal rapporto dell’arbitro emerge che al termine della gara entravano in campo numerosi tifosi e un tifoso del Molfetta si avvicinava all'arbitro e gli rivolgeva delle frasi offensive. La società appellante contesta che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che non vi è nessuna prova che la persona che avrebbe recato l'offesa fosse tifoso della squadra del Molfetta, in mancanza di idonea identificazione. Pertanto la sanzione è illegittima perché si fonda su un presupposto non accertato. Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita all'affermazione del presidente della squadra, secondo cui basta che qualcuno voglia male alla squadra e quindi infierisca contro l'arbitro perché vengano irrogate delle sanzioni. infatti, a parte la responsabilità oggettiva della società per i comportamenti dei propri tifosi, nel caso di specie, proprio in ragione del risultato sfavorevole alla società appellante, è verosimile che si trattasse proprio di un tifoso della società medesima. Si ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Molfetta di Molfetta (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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