F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 4) RICORSO D
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
4) RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING ORTONA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4.11.2009 INFLITTA AL SIG. GIANLUCA DE LUCA SEGUITO GARA SPORTING ORTONA / ADRIATICA PESCARA DEL 17.10.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 126 del 21.10.2009)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 126 del 21.10.2009), in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B, Sporting Ortona/Adriatica Pescara svoltasi il 17.10.2009, comminava l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 4.11.2009 nei confronti del signor De Luca Gianluca, per “comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro” tenuto dal medesimo De Luca, poi allontanato dal campo. In data 22.10.2009, il signor Antongiulio Palermo ed il De Luca, rispettivamente Presidente e Direttore Generale dello Sporting Ortona C5 hanno interposto reclamo avverso la suddetta decisione, denunciando l’eccessività della sanzione comminata a fronte del comportamento del De Luca, il quale si sarebbe limitato a dire al secondo arbitro: “se vuole lei può far cambiare la decisione all’arbitro in quanto errata”. Pertanto i suddetti, anche tenuto conto dell’assenza di precedenti a carico del Dirigente, hanno chiesto la riduzione dell’inibizione sino al 25.10.2009. Il ricorso va respinto. Il referto arbitrale, che come noto è dotato di speciale forza probatoria, evidenzia che il De Luca ha indirizzato al direttore di gara una frase chiaramente lesiva della sua dignità ed autorità con parole scurrili ed offensive, che ha indotto l’organo giudicante a comminare - secondo la sua discrezionale valutazione, non contrastante con le disposizioni del C.G.S. - la temporanea inibizione della ragionevole durata di 14 giorni, decorrenti dalla data della decisione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Ortona C5 di Ortona (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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