F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 2) RICORSO D
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
2) RICORSO DELL’A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALESSIO CIURNELLI SEGUITO GARA FORCOLI/DERUTA DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)
Con delibera del 18.11.2009, Com. Uff. n. 74 in pari data, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione alla gara del 15.11.2009 Forcoli/Deruta, infliggeva al calciatore Ciurnelli Alessio la squalifica per 3 giornate di gara perché: “espulso per avere rivolto all’Arbitro espressione offensiva, uscendo dal terreno di gioco reiterava la condotta profferendo all’indirizzo del direttore di gara altra espressione offensiva”. Avverso la decisione presentava reclamo la società A.S. Deruta la quale chiedeva una riduzione della squalifica sostenendo la scarsa rilevanza dell’episodio e la giovane età del calciatore. Le doglianze difensive meritano, a giudizio della Corte, accoglimento, sia pure per motivi diversi da quelli addotti. Le espressioni indirizzate dal Ciurnelli al direttore di gara sono, infatti, oggettivamente ingiuriose ed offensive e sono state perfettamente recepite dal destinatario che le ha riportate nel suo referto. Esse però risultano pronunciate in un solo contesto temporale e non costituiscono, quindi una pluralità di azione offensive, ma solo una sequenza di atti il complesso dei quali rappresenta un unico episodio di ingiuria per il quale il calciatore Ciurnelli deve essere giudicato. Vi è allora spazio per una riduzione della sanzione inflitta da 3 a 2 giornate, misura che appare più aderente alla rilevanza dell’episodio ed alla costante giurisprudenza sul tema. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dell’A.S. Deruta di Deruta (Perugia), riduce la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Alessio Ciurnelli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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