F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 10 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 13 Gennaio 2010  www.figc.it 1) RICORSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 10 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 13 Gennaio 2010  www.figc.it

1) RICORSO DEL MECOBIL PESE FUTSAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MECOBIL PESE/BIANCOAZZURRO FASANO DEL 21.11.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 230 del 25.11.2009)

L’A.S.D. Mecobil Pese, con atto del. 2.12.2009, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 nella seduta del 23.11.2009 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 230 del 25.11.2009, con la quale è stata omologata la gara Mecobil Pese/Biancazzurro Fasano del 21.11.2009. Nel suo gravame la ricorrente lamenta che il Giudice Sportivo abbia proceduto alla omologazione della suddetta gara senza aver tenuto conto del preannuncio di reclamo avverso l’esito della gara stessa, pure presentato in termini, e chiede pertanto l’annullamento della decisione in oggetto e la reintegrazione del primo grado di giudizio. Il ricorso deve essere accolto. Dagli elementi di prova documentale allegati al ricorso, infatti, risulta che in effetti la Associazione ricorrente ha provveduto a preannunciare la propria volontà di

presentare reclamo contro l’omologazione del risultato della gara entro il termine delle 24 ore dalla svolgimento della gara stessa e con la modalità di invio mediante telegramma, conformemente a quanto previsto, rispettivamente, dell’art. 29 e dell’art. 38 C.G.S.. Il fatto che il telegramma sia stato messo nella sfera effettiva di disposizione del Giudice Sportivo solo successivamente alla sua pronuncia circa l’omologazione della gara non può essere ritenuto ostativo alla produzione dell’effetto utile per il ricorrente previsto dalla norma di riferimento, una volta verificato il rispetto di una delle modalità alternativamente poste a carico del ricorrente medesimo quanto alla messa nella sfera legale di conoscenza da parte dell’autorità competente della sua volontà di reclamo. Si impone pertanto la reintegrazione del giudizio davanti al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, anche al fine di consentire la possibilità del pieno esperimento delle tutele offerte dal vigente sistema della Giustizia Sportiva Per questi motivi, la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Mecobil Pese Futsal di San Vitaliano (Napoli), annulla la delibera impugnata. Rinvia, per l’esame, al Giudice di primo grado. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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