F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 11 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICORSO D
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 11 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COSTA ANDREA SEGUITO GARA ASCOLI/REGGINA DEL 5.12.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 146 del 6.12.2009)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 146 del 6.12.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore della Reggina Calcio S.p.A. Andrea Costa la squalifica per 3 giornate effettive di gara per “avere, al 18° del primo tempo, colpito con una manata violenta alla nuca un calciatore avversario, senza conseguenze lesive”. Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra l’Ascoli e la Reggina il 5.12.2009 ha annotato l’espulsione del calciatore Andrea Costa della Reggina “perché dopo la segnatura della rete dell’1-0 dell’Ascoli, a gioco fermo, si dirigeva minacciosamente verso il calciatore Sommese Vincenzo colpendolo con una manata violenta alla nuca senza procurargli conseguenze fisiche in quanto il sig. Sommese riprendeva regolarmente il giuoco. Tutto ciò comportava una perdita di 5 minuti”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, hanno interposto reclamo la Reggina Calcio S.p.A. ed il calciatore Andrea Costa chiedendo la riduzione della squalifica inflitta nella misura ritenuta più opportuna. Alla riunione odierna è comparso il difensore dei reclamanti, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore dei reclamanti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere la richiesta avanzata con il reclamo in esame di riduzione della squalifica inflitta al calciatore della Reggina calcio Andrea Costa. A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore – che gli stessi reclamanti riconoscono avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione – non poteva diversamente essere sanzionato. Ai sensi della lett. b) del n. 4 dell’art. 19 C.G.S., la sanzione delle 3 giornate di squalifica rappresenta la misura minima prevista “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”. E che nel caso di specie si sia in presenza di una condotta violenta appare fuor di ogni dubbio, considerato da una parte che il calciatore della Reggina ha colpito il calciatore avversario a gioco fermo e, dall’altra, che si è
trattato di una manata espressamente ed inequivocamente definita violenta dall’arbitro, inferta alla nuca dell’avversario. La circostanza, poi, che il colpo inferto non abbia prodotto conseguenze non può essere fatta valere quale circostanza attenuante, rilevando piuttosto come mancanza di circostanza aggravante, quale sarebbe stato infatti l’eventuale prodursi di conseguenze ulteriori. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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