F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 11 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 2) RECLA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 11 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
2) RECLAMO DELL’UDINESE CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000.00, INFLITTA AL CALCIATORE DI NATALE ANTONIO SEGUITO GARA BOLOGNA/UDINESE DEL 6.12.2009
(Delibera del Giudice Sportivo Presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 7.12.2009)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 147 del 7.12.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore dell’Udinese Antonio Di Natale la squalifica per 2 giornate effettive di gara ed € 3.000,00 di ammenda per “avere, al termine della gara, in due momenti successivi, espresso all’Arbitro, con atteggiamento intimidatorio, l’intenzione di criticare pesantemente il suo operato presso l’Organo tecnico”. Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra il Bologna e l’Udinese il 6.12.2009 ha annotato che “al termine della gara mentre mi dirigevo a centrocampo per il rituale saluto di fine gara si avvicinava il capitano dell’Udinese Di Natale Antonio e proferiva nei miei confronti le seguenti parole : ”a Milano all’incontro con i capitani ti massacro davanti al tuo designatore Collina”. Mentre raggiungevo il sottopassaggio che conduce agli spogliatoi lo stesso calciatore si avvicinava ancora e tenendo l’indice della mano destra puntata nei miei confronti proferiva le testuali parole: “ho trecento partite in serie A e a Milano ti massacro”. Il suddetto calciatore veniva poi allontanato dai propri compagni”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo l’Udinese Calcio S.p.A. chiedendo la riduzione della squalifica inflitta alla sola pena dell’ammenda ovvero, in subordine, ad 1 giornata effettiva di squalifica con commutazione della seconda giornata di squalifica in sanzione pecuniaria. Alla riunione odierna è comparso il difensore dei reclamanti, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore dei reclamanti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere le richieste avanzate con il reclamo in esame. A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore – che la stessa reclamante riconosce avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione – è stato sanzionato in maniera che risulta congrua ed adeguata ai fatti. Fatti, intesi come espressioni adoperate dal calciatore sanzionato, che invero non sono contestati in sé dalla reclamante, la quale piuttosto invocava il concorso di una serie di circostanze attenuanti che dovrebbero appunto condurre, nella prospettazione di parte ricorrente, ad una riduzione della sanzione. Va innanzitutto rilevato che ai sensi della lett. a) del n. 4 dell’art. 19 C.G.S. la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara costituisce il minimo edittale “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. E che le espressioni adoperate nel caso di specie dal calciatore nei confronti del direttore di gara sostanzino una condotta quantomeno “irriguardosa” appare alla Corte un dato incontestabile. Secondo la prospettazione della reclamante, il riferimento - nelle espressioni adoperate dal calciatore – alla sede per così dire istituzionale degli incontri in Milano dei capitani delle squadre con la categoria arbitrale non priva, infatti, il comportamento del ricorrente - per le espressioni adoperate – del suo carattere disciplinarmente rilevante. Anzi, proprio la circostanza della esistenza di una specifica sede, idonea in via istituzionale al confronto tra capitani delle squadre e categoria arbitrale, rende le espressioni adoperate “gratuitamente” irriguardose. Devesi, peraltro, rilevare che il calciatore sanzionato riveste la qualifica di capitano della propria squadra ed è pertanto tenuto, con particolare attenzione, ad un comportamento nei confronti del direttore di gara in linea con quanto prescritto dal C.G.S.. Nella specie, da ultimo, rileva anche la circostanza per cui vi è stata reiterazione delle espressioni irriguardose adoperate, essendosi il calciatore rivolto al direttore di gara in due distinti momenti, il che indebolisce la tesi della reazione a caldo ovvero del gesto frutto di tensione e frustrazione. Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Udinese Calcio S.p.A. di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
