F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 18 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICORSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 18 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
a) AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE;
b) SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE SANSOVINI MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA POTENZA/DELFINO PESCARA DEL 6.12.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009)
Con ricorso ritualmente proposto la Società Delfino Pescara 1936 S.r.l. ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha comminato, per quanto verificatosi nel corso della gara Potenza/Delfino Pescara del 6.12.2009, alla ricorrente l'ammenda di € 250,00 per avere causato breve ritardo sull'ora di inizio della gara e la squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Sansovini Marco per atto di violenza verso un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo. Con i motivi scritti la ricorrente ha, preliminarmente, rilevato che l'ammenda era ingiusta posto che, come si rilevava dal referto arbitrale, la condotta ad essa addebitata era stata, invece, posta in essere dal Potenza. Per quanto, poi, attiene alla sanzione della squalifica ha eccepito che il Sansovini, unitamente all'avversario Cardinale, era stato espulso per reciproche scorrettezze durante una azione di gioco connotate, a giudizio dell'arbitro, da condotta violenta. In effetti, era accaduto che il Sansovini, che era stato afferrato a collo dal Cardinale, si era dal medesimo allontanato con una semplice manata, seppure scorretta, che aveva attinto la spalla. Per tal uopo la sua condotta, a giudizio della ricorrente, non era da qualificarsi violenta. Alla seduta del 18.12.2009 è comparso, davanti alla C.G.F. - 2a Sezione Giudicante – il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti. Ciò premesso, osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione. Infatti, la sanzione della ammenda deve essere annullata poiché, come si evince dal referto arbitrale, il breve ritardo nell'inizio della gara era da addebitrasi alla società Potenza. Per quanto, invece, attiene al comportamento del Sansovini, come anche riferito dal direttore di gara richiesto da questa Corte di rendere, sul punto, chiarimenti, non sussistono i requisiti della violenza essendosi trattato, per contro, di un suo gesto scorretto nel divincolarsi dalla presa di un avversario. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Delfino Pescara 1936 S.r.l. di Pescara in due distinti appelli; a) accoglie il ricorso avverso l’ammenda di € 250,00, annullando la sanzione inflitta alla reclamante e, per l’effetto, dispone restituirsi la tassa reclamo; b) in riferimento al secondo ricorso, avendo ascoltato dall’arbitro la dinamica del fatto, accoglie parzialmente il ricorso riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sansovini Marco ad una giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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