F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 18 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 18 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO DELL’OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

· SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIGNOR GAUTIERI CARMINE;

· INIBIZIONE A TUTTO IL 22.12.2009 AL SIGNOR BOLOGNESI DAVIDE, INFLITTE SEGUITO GARA RODENDO SAIANO/OLBIA DEL 6.12.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009)

Con decisione del 7.12.2009, Com.Uff. n. 65/DIV in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico,in relazione alla gara Rodengo Saiano/Olbia del 6.12.2009, infliggeva all’allenatore della Olbia Calcio S.r.l. Carmine Gautieri ed al direttore sportivo della stessa società Davide Bolognesi, rispettivamente la squalifica per due giornate di gara e l’inibizione fino al 22.12.2009 “ per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara “. La vicenda giungeva all’attenzione del Giudice Sportivo sulla scorta della segnalazione del direttore di gara il quale riferiva nel suo rapporto che al termine della partita, nel tunnel che conduce agli spogliatoi era stato avvicinato dal Gautieri il quale protestava ad alta voce nei suoi confronti dicendogli: “devi ascoltare, tu sei appena nato ed io ho trent’anni di calcio, perfino

Collina mi ascoltava, mi prendi per il culo ,vergognati “; nella stessa situazione il Bolognesi gli diceva: “sei scandaloso, vergognati, hai dato solo un minuto di recupero”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Olbia Calcio S.r.l. la quale chiedeva l’annullamento del provvedimento, o in subordine la riduzione delle sanzioni, sostenendo che le frasi usate dal tecnico e dal dirigente non avevano contenuto ingiurioso, perché esse non erano in realtà idonee a ledere l’onore o il decoro del destinatario ma costituivano solo una critica, forse eccessiva, all’operato del direttore di gara, da qualificare, piuttosto, come atteggiamento irrispettoso. Sul tema, nei motivi defensionali, si faceva riferimento ad una ampia casistica adesiva. Le doglianze dell’appellante possono, a giudizio di questa Corte, essere, almeno parzialmente, accolte. Da un canto, infatti, è vero che le espressioni adoperate dal giocatore non appaiono rivestire contenuto ingiurioso, secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria nell’ambito del procedimento sportivo, poiché, come è stato correttamente rilevato non sono idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte, né, si potrebbe aggiungere, sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario. E’ altrettanto vero, però, che esse sono oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica invocato anch’esso nei motivi difensivi e divenendo punibili, ai sensi dell’art. 19 n. 4 C.G.S., il quale sanziona la condotta, oltre che ingiuriosa, anche semplicemente irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara. In quest’ottica, e nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ritenuto il comportamento irriguardoso all’evidenza meno grave di quello ingiurioso, vi è quindi spazio per un ridimensionamento delle sanzioni inflitte in primo grado, ed in particolare per la riduzione della squalifica ad una giornata di gara per il Gautieri, e per il contenimento della inibizione inflitta al Bolognesi nel presofferto alla data odierna. Per questi motivi la C.G.F. accoglie i ricorsi come sopra proposti dall’Olbia Calcio S.r.l. di Olbia (Sassari) riducendo: - ad una giornata la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Gautieri Carmine; - al pre-sofferto la sanzione dell’inibizione nei confronti del Sig. Bolognesi Davide. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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