F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it 5) RICORSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it
5) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/SALERNITANA DEL 16.10.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 91 del 20.10.2009)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 91 del 20.10.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla reclamante Salernitana Calcio 1919 S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 “per avere i suoi sostenitori, al 1° del primo tempo fatto esplodere due potenti petardi nel recinto di giuoco, inducendo l’Arbitro ad una breve interruzione della gara e per avere inoltre acceso due fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. b) C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza ”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la Salernitana Calcio S.p.A., chiedendo la riduzione seconda equità dell’ammenda di cui trattasi. I fatti di cui al reclamo in esame concernono la partita disputatasi in data 16.10.2009 tra il Lecce e la Salernitana. Lamenta in sede di reclamo la Salernitana Calcio S.p.A. che non è stata tenuta nel debito conto la condotta osservata dalla società medesima. Inoltre, si rileva che lo stesso Giudice Sportivo pur avendo richiamato l’art. 13 C.G.S. non ha tuttavia mitigato l’entità della sanzione irrogata, dovendosi peraltro tener conto delle ridotte possibilità di intervento della società reclamante, in quanto squadra ospite. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, che va pertanto confermata. Premesso che ai sensi dell’art. 12 C.G.S. le società sono responsabili, tra l’altro, per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, lo stesso citato art. 12 C.G.S. stabilisce al riguardo, per le società di Serie B, l’applicazione dell’ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00. La responsabilità della società è tuttavia attenuata, ai sensi del successivo art. 13 C.G.S., in presenza di determinate circostanze appunto esimenti e attenuanti. Di dette circostanza, tipizzate al primo comma del citato art. 13, il Giudice Sportivo ha fatto correttamente applicazione con specifico riguardo a quella sub lett. b) del comma 1 dell’art. 13, relativa alla cooperazione della società con le forse dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. In ragione di detta circostanza attenuante, il Giudice Sportivo ha applicato un’ammenda di € 8.000,00, di poco superiore quindi al minimo edittale di € 6.000,00. Orbene, poichè i fatti posti a fondamento della sanzione, che - non deve dimenticarsi - hanno comportato anche l’interruzione temporanea della gara, non sono invero neppure contestati dalla società reclamante, essendo da questa piuttosto messo l’accento sulla asserita non proporzionalità dell’ammenda, va ribadita l’infondatezza del reclamo. Ed infatti, fermo quanto accaduto nello stadio e ferma la responsabilità oggettiva della società reclamante, non venendo in considerazione le altre circostanze attenuanti pure previste dal citato art. 13 (e, peraltro, nulla sul punto lamenta la stessa reclamante), la misura dell’ammenda effettivamente applicata appare congrua e meritevole dunque di conferma. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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