F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 26 Gennaio 2010 www.figc.it 11) RICORSO I
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 26 Gennaio 2010 www.figc.it
11) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PROPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 733/512PF/08-09/SP/BLP DEL 30.7.2009 A CARICO DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. SOGLIA GERARDO, PRESIDENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ PESCARA CALCIO S.P.A., DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8 COMMA 14 E 19, COMMA 2 C.G.S
(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 10.9.2009)
12) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 733/512PF/08-09/SP/BLP DEL 30.7.2009 A CARICO DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. SOGLIA GERARDO, PRESIDENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ PESCARA CALCIO S.P.A., DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8 COMMA 14 E 19, COMMA 2 C.G.S
(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 10.9.2009)
Con ricorso proposto preliminarmente con il rito dell’abbreviazione termini e poi in via ordinaria, la Procura Federale si è gravata avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 10 settembre 2009, con cui, in parziale accoglimento delle richieste di cui al deferimento dell’organo requirente, è stata irrogata nei confronti del signor Soglia (all’epoca dei fatti Presidente della Pescara Calcio S.p.A.) la sanzione dell’inibizione per mesi 3 ed è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti della società Delfino Pescara 1936 S.r.l. Il deferimento della Procura, disposto il 2 aprile 2009, è intervenuto per non aver ottemperato la società Pescara Calcio S.p.A. al disposto di cui al Com. Uff. n. 94/A del 5 maggio 2008, non avendo essa provveduto a depositare, nel termine prescritto del 30 settembre 2008, la garanzia bancaria prevista in caso di “splafonamento” del budget-tipo, relativamente al contratto sottoscritto col calciatore Roberto Cappai. Il mancato deposito della garanzia bancaria ha prodotto la nullità del contratto e della variazione di tesseramento e detto comportamento è stato ascritto al signor Gerardo Soglia, all’epoca dei fatti Presidente della società. Successivamente, la società Pescara calcio è fallita; in data 20 gennaio 2009 essa è stata aggiudicata all’asta alla Delfino Pescara 1936 S.r.l. a cui la Federazione ha trasferito il titolo sportivo, mantenendo i diritti derivanti dall’anzianità di affiliazione. Detta nuova società si è vista destinataria dell’atto di deferimento, nonostante l’acquisizione del titolo sportivo fosse avvenuta in epoca successiva ai fatti. La Commissione Disciplinare Nazionale, considerato che quanto ascritto al signor Gerardo Soglia trovava conferma negli atti del giudizio e non risultava contestato dallo stesso soggetto deferito, sicché lo stesso andava ritenuto responsabile dei comportamenti antiregolamentari tenuti e andava conseguentemente sanzionato, considerato altresì che in ordine alla società deferita non poteva non tenersi conto che il Soglia era Presidente di un soggetto allo stato inesistente dal punto di vista federale, al quale era stata revocata l’affiliazione, e che lo stesso Soglia non era mai stato tesserato per la nuova società alla quale era stato trasferito il titolo sportivo, disponeva come da premessa. Di qui l’appello della Procura Federale, che contesta la decisione di prime cure siccome erronea in punto di fatto e di diritto, nella parte in cui ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti della società in oggetto per insussistenza della reclamata responsabilità diretta a carico della società a cui è stato trasferito il titolo sportivo. Argomenta, in particolare, la Procura che a seguito del trasferimento del titolo sportivo da una società cui sia stata revocata l’affiliazione ad una nuova e diversa società, quest’ultima subentra nella medesima posizione sportiva, e quindi non soltanto nel diritto a partecipare alle medesime competizioni sportive cui aveva titolo la società revocata e nelle relative situazioni di tesseramento, ma anche nelle situazioni disciplinari facenti capo alla stessa revocata, e ciò pure nei casi in cui la condotta si sia verificata completamente prima del trasferimento del titolo sportivo. In altri termini, il passaggio del titolo sportivo dovrebbe necessariamente ricomprendere anche le posizioni disciplinari pendenti, in quanto le stesse, tra l’altro, potrebbero contribuire a determinare la partecipazione alle competizioni sportive e il posizionamento nelle stesse. Diversamente opinando, si consentirebbe ad una società di eludere in maniera alquanto semplice, precostituendo artatamente i presupposti per la revoca dell’affiliazione, le conseguenze sportive delle condotte poste in essere da suoi tesserati. Non a caso, e viene portato come ulteriore indice a sostegno della tesi perseguita, la nuova società subentra nelle medesima anzianità di affiliazione della società revocata. La ricorrente Procura Federale richiama anche un precedente di questa Corte di Giustizia che, recentemente, e sempre a Sezioni Unite (Com. Uff. n. 264 del 19 giugno 2009), ha testualmente affermato, con riferimento peraltro alla stessa società abruzzese, che “non può revocarsi in dubbio il fatto che con l’acquisizione del titolo sportivo la nuova società è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sotto il profilo prettamente sportivo”. Pertanto, conclude l’Organo requirente, sorta incontestabilmente la responsabilità diretta della società revocata in conseguenza della condotta del Soglia, ritenuta e sanzionata dai primi Giudici, ne discenderebbe che in tale posizione disciplinare è parimenti incontestabilmente subentrata la società Delfino Pescara. Ne consegue la richiesta di parziale riforma, ai fini della declaratoria della responsabilità diretta della società subentrante, con conseguente applicazione a danno della detta società della sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, prevista come misura minima dal Com. Uff. n. 94/A del 5 maggio 2008 per la mancata esecutività dei contratti direttamente imputabile ad una società. Tutto ciò premesso, sentite le parti nella riunione del 22 novembre 2009, la Corte di Giustizia Federale ritiene che il reclamo in appello non possa essere accolto. L’argomento basilare per il quale il passaggio del “titolo sportivo” ricomprenderebbe anche le “posizioni disciplinari” relative alla precedente società non può essere, infatti, condiviso. A supporto di tale conclusione sovvengono alcuni decisivi elementi in punto di fatto, sinteticamente ma puntualmente evidenziati dalla Commissione Disciplinare Nazionale: a) il Soglia Gerardo era Presidente della società Pescara Calcio S.p.A., oggi soggetto inesistente dal punto di vista federale, essendo stata revocata l’affiliazione in seguito all’intervenuto fallimento; b) lo stesso Soglia non è mai stato tesserato per la nuova società (Delfino Pescara), alla quale è stato trasferito il titolo sportivo; c) il trasferimento ha riguardato solo il titolo sportivo ed il parco tesserati, in seguito all’acquisizione del complesso aziendale della precedente società. Orbene, anche se non si possono, in effetti, escludere potenziali effetti perversi o comunque distorti dall’applicazione dei principi di diritto, risulta oltremodo evidente, da questi elementi, che non è possibile in alcun modo configurare una responsabilità diretta della nuova società per fatti ascrivibili alla responsabilità personale del Presidente della pre-esistente società. Diverso è il caso già deciso, con riguardo alla medesima società, da parte di queste Sezioni Unite, richiamato, ma in maniera inconferente, dalla Procura reclamante. In quel caso, infatti, un calciatore (Daniele Fortunato), tesserato nella stagione 2007/2008 per la società Pescara Calcio S.p.A. e già tesserato per la Ternana Calcio S.p.A., chiamato a rispondere della violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30 Statuto Federale per aver promosso, senza autorizzazione federale, azione civile avanti il Tribunale di Terni contro la società umbra, era comunque passato alle dipendenze, come tesserato, della nuova società, con conseguente imputazione di responsabilità oggettiva a carico della Delfino Pescara. Anche se, nel non potersi revocare in dubbio, nella fattispecie, che con l’acquisizione del titolo sportivo la nuova società era subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ma sotto il profilo prettamente sportivo, dall’altro canto non poteva non tenersi conto dell’oggettiva situazione che si era venuta a determinare, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, in capo al nuovo soggetto. In particolare, richiamando alcuni importanti precedenti della C.A.F., si osservava: “se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, come del resto già accennato, che la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (viene richiamata decisione sul caso del calciatore Luciano, Com. Uff. n. 12/C del 4 novembre2002)” Anche sulla scorta dei precedenti, dunque, non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale dell’ordinamento sportivo, della responsabilità oggettiva, ma dovendosi dare rilievo, in ogni caso, all’assoluta e totale estraneità della società ai fatti contestati e quindi alla violazione del vincolo commessa dal giocatore, non potevano trovare applicazione ai soggetti giuridici che rispondono in via del tutto residuale a tale titolo le sanzioni previste dall’art. 15 C.G.S., relative, anche per le società, a “comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del vincolo di giustizia”. Ha ritenuto, pertanto, la Corte di dover ridurre la sanzione inflitta a carico della società pescarese, rideterminandola nella sola ammenda di € 5.000,00. Orbene, tali principi più che corroborare la consistenza giuridica dell’appello in esame confortano ulteriormente l’affermazione che la nuova società pescarese vada dichiarata esente da responsabilità, che nel caso di specie, peraltro, dovrebbe essere addirittura di natura diretta, con sovvertimento dunque di tutti i principi giuridici inerenti alla rappresentanza. Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale: - dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione termini per intempestività; - respinge l’appello presentato dalla medesima Procura Federale.
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