F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it 16) RICORSO,

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it

16) RICORSO, IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI, PROPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI: CAPOBIANCO TULLIO MARCO E BONASSISA DOMENICO, DIRIGENTI DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. E LA U.S. FOGGIA S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 832/197PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009  DELL’ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL’ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)

17) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI: CAPOBIANCO TULLIO MARCO E BONASSISA DOMENICO, DIRIGENTI DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. E LA U.S. FOGGIA S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N.

832/197PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 - DELL’ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL’ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)

Appello della Procura Federale avverso il proscioglimento dei signori: Capobianco Tullio Marco e Bonassisa Domenico, Dirigenti del l’U.S. Foggia S.p.A. e la U.S. Foggia S.p.A. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento - nota n. 832/197pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 - dell’art. 8, comma 5 CGS in relazione al paragrafo III, lett. B – 4) dell’allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 e art. 4, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009) La Segreteria della Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio (Co.Vi.Soc.), con nota del 3 agosto 2009, n. 2672.04/GC/cc, pervenuta alla Procura Federale in pari data, comunicava che la Commissione, “nella riunione del 29 luglio 2009, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009 e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla ammissione ai campionati professionistici 2009/2010 (all. 1), ha riscontrato per la società U.S. Foggia S.p.A. l’inosservanza, nei termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale, del seguente adempimento. La società non ha provveduto, entro il termine del 30 giugno 2009, al pagamento del debito IVA riferito al periodo di imposta anno 2007. La società ha provveduto, in data 3 luglio 2009, al pagamento, mediante modello F24, del suddetto debito tributario (all.2). Preso atto di quanto sopra, la Co.Vi.So.C., ha deliberato di trasmettere gli atti alla Procura

Federale per gli adempimenti di competenza”. Pertanto, il Procuratore Federale, con atto n. 832/197pf09-10/SP/blp del 5 agosto 2009 - dopo avere richiamato la segnalazione come innanzi pervenuta, “considerato che, secondo quanto rilevato dalla Co.Vi.So.C. nella segnalazione inviata a questo ufficio e comprovato dalla documentazione alla stessa allegata, la società U.S. Foggia S.p.A., ha provveduto a ripianare detto debito con versamento in data 3 luglio 2009” - deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale “1) il sig. Capobianco Tullio Marco, Presidente e Legale Rappresentante della società U.S. Foggia S.M.; 2) il Sig. Bonassisa Domenico, all'epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della società U.S. Foggia S.pA.; 3) la società U.S. Foggia S.p.A per rispondere: - i primi due della violazione di cui all'art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo III, lett. B) — 5) dell'allegato A del G.U. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell'ammissione ai Campionati Professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d'imposta anno 2007; - la società U.S. Foggia S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti”. La società inquisita resisteva al deferimento con memoria difensiva del 12 settembre 2009, sostenendo la “insussistenza ed infondatezza della contestata violazione di cui all’atto di deferimento – avvenuto deposito presso la Co.Vi.So.C., da parte della U.S. Foggia S.p.A., entro il termine del 30 giugno 2009, dell’attestazione di avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta per l'anno 2007 – sussistenza di ampia ed inequivocabile documentazione in tal senso – in via subordinata, riconoscimento alla società pugliese dei benefici sanzionatori di cui all’art. 24 C.G.S. con conseguente applicazione, a carico della stessa di una sanzione diversa e più mite (ammenda) rispetto a quella edittale (un punto di penalizzazione) stabilita dal Com. Uff. F.I.G.C. n. 142/A del 28 maggio 2009”; contestualmente esibiva copia della dichiarazione del 29 giugno 2009 inviata alla Co.Vi.So.C.. La Commissione Disciplinare Nazionale, sentite le parti, con decisione n. 20/CDN del 23 settembre 2009 - dopo avere rilevato che “risulta documentalmente provato (cfr comunicazione Foggia del 29.6.2009, inviata alla Co.Vi.So.C.) che la società ha adempiuto alla comunicazione dovuta nel perentorio termine del 30.6.2009, il che fa venir meno l'ipotesi accusatoria della Procura Federale, essendo il capo di incolpazione relativo al solo presunto mancato deposito dell’attestazione de qua, entro il termine normativamente previsto” - deliberava di “prosciogliere gli incolpati dagli addebiti loro ascritti”. La Procura Federale, con atto del 25 settembre 2009, ha proposto reclamo a questa Corte di Giustizia Federale, avverso detto provvedimento, rilevando “l’erroneità della decisione per erronea e falsa applicazione delle disposizioni del Com. Uff. (All. A) del Consiglio Federale n. 142/A del 28 maggio 2009, con particolare riferimento al paragrafo III, lett. B)- 5) e della normativa statuale di riferimento” e concludendo affinché “l'Onorevole Corte di Giustizia Federale, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 20/CDN, pubblicata il 23 settembre 2009, e in relazione alle violazioni contestate nel deferimento del 5.8.2009, voglia affermare la responsabilità dei deferiti e, per l'effetto, comminare nei confronti dei sigg. Capobianco Tullio Marco, Presidente e Legale Rappresentante della società U.S. Foggia S.p.A., Bonassisa Domenico, all'epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della società U.S. Foggia S.p.A., e della società U.S. Foggia S.p.A. le sanzioni richieste da questa Procura in primo grado, ovvero le sanzioni ritenute di giustizia da Codesta Onorevole Corte”. La U.S. Foggia S.p.a. ha depositato memoria difensiva in data 29 settembre 2009, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all’udienza del 22 ottobre 2009, udita la relazione del componente all’uopo delegato, il rappresentante della Procura Federale, avv. Benedetti ha insistito nei motivi dell’appello e nella richiesta di accoglimento del gravame – e gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica Fiorillo difensori degli appellanti – che hanno contestato i motivi di appello e ne hanno chiesto il rigetto - si è, quindi, riservata di decidere. La Procura Federale, con il primo motivo di gravame, – dopo avere richiamato il testo delle “disposizioni del citato Com. Uff. in materia di ammissione ai campionati professionistici 2009/2010” (paragrafo III, lett. B)- 5) del Com. Uff. (All. A) del Consiglio Federale n. 142/A del 28 maggio 2009) e dell’art. 3 bis del d.lgs. 18 novembre 1997, n. 462, – ha sostenuto che “la richiamata decisione appare viziata da error in judicando, per erronea applicazione e interpretazione delle disposizioni del citato Com. Uff. in materia di ammissione ai Campionati Professionistici 2009/2010 e della normativa statuale di riferimento. ... Orbene, con riferimento alla situazione concreta che ha dato luogo al deferimento in esame, la dichiarazione, richiamata dalla Commissione Giudicante, allegata alla memoria difensiva della società Foggia e depositata presso la Co.Vi.So.C. in data 30 giugno 2009, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prima istanza, non prova affatto l'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla richiamata normativa. La società Foggia, infatti, al 30 giugno 2009, non solo non aveva ripianato l'intero debito IVA relativo al 2007 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ma non aveva neanche prestato idonea garanzia fideiussoria ai fini dell'ottenimento della rateazione, indispensabile poiché la somma a debito era superiore ad € 50.000,00”, come risultava dalla stessa “comunicazione inviata alla Co.Vi.So.C. in data 3 luglio 2009 ed acquisita agli atti del deferimento di primo grado (cfr. All.2)”. Infatti, “il 26 giugno 2009 ... la società Foggia provvedeva a richiedere la rateizzazione on line e il 30 giugno depositava presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione più volte citata con cui attestava di aver pagato tutti i tributi e di aver provveduto al pagamento dei tributi relativi ad atti divenuti definitivi, la cui cartella di pagamento sia stata notificata entro il 30 aprile 2009”. Peraltro, a seguito del rilievo formulato in data 3 luglio del 2009 dalla Co.Vi.So.C. - secondo il quale “l'Agenzia delle Entrate competente, al contrario di quanto ritenuto dalla società debitrice, non riteneva il versamento effettuato il 9 giugno 2009 regolare, poiché fatto in difetto della garanzia fideiussoria” – la U.S. Foggia S.p.A. “decideva di rinunciare alla rateizzazione e di pagare l'intero debito, provvedendo lo stesso 3 luglio 2009 al versamento del residuo importo di € 45.330,39; - in pari data, la società Foggia inviava alla Co.Vi.So.C. la prova di del pagamento del debito IVA che, evidentemente, andava a superare la dichiarazione depositata il 30 giugno 2009 e, soprattutto, a ripianare la propria situazione debitoria e, di conseguenza veniva ammessa al campionato professionistico di competenza”. Secondo la Procura reclamante, quindi, “prima della data del 3 luglio 2009, la società Foggia non aveva ripianato il debito IVA riferito all'anno 2007, né aveva ottenuto alcuna rateazione dall'Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, non era in possesso del relativo requisito, necessario al fine dell'ammissione al campionato di competenza” e, pertanto, “la decisione gravata è erronea, perché fondata su una travisata ricostruzione dei fatti e su una erronea applicazione della normativa di riferimento e merita, dunque, di essere riformata”. Il reclamo ha rilevato pure che <<il Giudice di prima istanza ha motivato il proscioglimento dei deferiti anche sulla considerazione giuridica secondo cui <<il capo di incolpazione è limitato al solo presunto mancato deposito dell'atto di attestazione de qua entro il termine normativamente previsto>>. Tale assunto è erroneo, perché non rispondente alla ratio della norma. In tema di ammissione ai Campionati Professionistici, la normativa federale che viene emanata annualmente, in perfetta sintonia con quanto disposto dall'art. 8, comma 5 CGS, prevede l'adempimento di obblighi formali e positivi di comunicazione che, fisiologicamente, contengono in sé un facere in ordine al pagamento del dato contabile dichiarato. In altre parole, quando la norma richiede l'obbligo di provare l'avvenuto pagamento di un debito attraverso il deposito di una attestazione dei Legali Rappresenti della società dichiarante, è evidente che l'obbligo di deposito presuppone l'adempimento sostanziale del pagamento. Mutatis mutandi se viene contestato il mancato deposito della documentazione contabile, conformemente al dato normativo di riferimento, viene evidentemente contestato l'insussistenza della prova del pagamento e, dunque, il mancato pagamento nei termini normativamente previsti”, con la conseguenza che “anche sotto questo profilo la decisione gravata è erronea e merita puntuale riforma”. La U.S. Foggia S.p.A. – a sua volta – ha sostenuto, con memoria del 29 settembre 2009, la “piena legittimità e fondatezza della impugnata delibera della Commissione Disciplinare Nazionale”, sostenendo la “totale ed inconfutabile insussistenza della violazione addebitata .... nell'atto di deferimento - avvenuto deposito  presso la Co.Vi.So.C., da parte della società medesima, entro il termine del 30 giugno 2009, della dichiarazione di avvenuto pagamento del debito iva relativo al periodo d'imposta per l'anno 2007” ed eccependo la “impossibilità per l'organo giudicante di pronunciarsi su presunte ulteriori contestazioni non formulate dalla Procura nel proprio libello accusatorio”, che aveva deferito “la U.S. Foggia S.p.A. ... <<a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti>>, ai quali ultimi (i sigg. Capobianco Tullio Marco e Bonassisa Domenico) era (ed è) attribuita la <<violazione di cui all'art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo III, lett. B) — 5) dell'allegato A) del Com. Uff. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione - sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d'imposta anno 2007>>”. Ad avviso della società resistente, quindi, “se questa era ed è la sola inadempienza oggetto del contendere le difese dei deferiti e la decisione dell'Organo adito non potevano (e non possono) che limitarsi a controvertere sulla violazione de qua, come in effetti avvenuto in primo grado e come inevitabilmente reiterabile in questa sede”. Dopo avere ribadito l’avvenuto, tempestivo, adempimento “alla data del 30 Giugno 2009” del “deposito in Co.Vi.So.C. della prescritta dichiarazione di pagamento del debito IVA per l'anno 2007”, spedita “con nota del 29 Giugno 2009, protocollata presso la Segreteria dell'Organo di Vigilanza il 30 Giugno seguente (e, quindi, entro il termine ultimo fissato dalle vigenti disposizioni in materia di ammissione ai Campionati Professionistici)”, la società ricorrente dichiarava, “alla stregua di quanto parimenti attuato in primo grado” di astenersi “da qualunque argomentazione vertente su questioni che ... non possono e non debbono trovare ingresso alcuno nel giudizio in parola, a meno che non si voglia incorrere in una gravissima ed inaccettabile violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (per gli incolpati) ed in una illegittima ed abnorme pronuncia ultra petitum o. per meglio dire, ultra accusationem (da parte dell'Organo deliberante). Il gravame è fondato, né hanno pregio le argomentazioni della società resistente, fondate sul richiamo ad un mero profilo formale della originaria contestazione della Procura Federale, che dovrebbe consentire di escludere – nell’ambito del procedimento disciplinare – la valutazione dell’incontestata circostanza che il versamento dell’IVA dovuta per l'anno 2007 è stato effettuato dopo il termine del 30 giugno 2009. Al riguardo va osservato che la motivazione del deferimento formulato dalla Procura Federale con la nota in data 5 agosto 2009, prot. n. 832/197 pf 09-10/SP-blp, recita testualmente quanto segue: “il Procuratore Federale, vista la nota del 3 agosto 2009, pervenuta in pari data, con la quale la Segreteria della Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio (di seguito Co.Vi.So.C.) ha comunicato di aver rilevato l'inosservanza, da parte della società U.S. Foggia S.p.A., dell'adempimento previsto dal paragrafo III, lett. B) - 5) dall'allegato A del C.U. 142/A del 28 maggio 2009 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d'imposta anno 2007; - considerato che, secondo quanto rilevato dalla Co.Vi.So.C. nella segnalazione inviata a questo ufficio e comprovato dalla documentazione alla stessa allegata, la società U.S. Foggia S.p.A., ha provveduto a ripianare detto debito con versamento in data 3 luglio 2009; - osservato che, ai sensi dell'allegato A) al Com. Uff. 142/A del 28 maggio 2009, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal paragrafo III, lett. B) — 5), sopra indicato, <<l'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010>>; - ritenuto che l'illecito disciplinare sopra indicato, trova generale ed espressa previsione nella norma di cui all'art. 8, comma 5, C.G.S.; - considerato, peraltro, che ai sensi di quanto previsto dal paragrafo VII del Com. Uff. 142/A del 28 maggio 2009 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall'adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa entro il termine dell'11 luglio 2009”. Appare evidente, quindi, che il deferimento de quo non era limitato al solo profilo formale della mancata comunicazione dell’avvenuto pagamento delle imposte dovute dalla società Foggia, ma investiva anche il fatto che il ripianamento del detto debito era stato effettuato solo in data 3 luglio 2009 e, quindi, tardivamente rispetto alla data fissata dalla normativa federale. Tale circostanza – documentalmente provata anche per stessa ammissione della U.S. Foggia S.p.A. – comporta, quindi, la fondatezza del ricorso della Procura Federale e l’affermazione della responsabilità disciplinare dell’organo rappresentativo della società e di questa, a titolo diretto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Da tale accertamento, consegue l’annullamento della delibera impugnata e la comminazione delle sanzioni come da dispositivo. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale: - dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali come sopra proposto dal Procuratore Federale; - accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, annullando la delibera impugnata e, per l’effetto, infligge al Sig. Bonassisa Domenico la sanzione della inibizione per mesi 6 ed alla società U.S. Foggia S.p.A. la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Conferma nel resto.

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