F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it 5) RICORSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it

5) RICORSO DELL’A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAW DOUDOU SEGUITO GARA CISCO ROMA/BRINDISI DEL 31.10.2009 –

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 49/DIV del 03.11.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 49/DIV del 3.11.2009, ha inflitto al calciatore Diaw Doudou, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Tale decisione veniva assunta perché il Doudou aveva colpito con un pugno al volto un avversario durante l’incontro Cisco Roma/Brindisi del 31.10.2009. Avverso tale provvedimento la società A.S. Cisco Calcio Roma ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.11.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.11.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S. Cisco Calcio Roma di Roma, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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