F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICORSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO - LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 931/388PF08-09/SP/BLP DEL 13.08.2009, A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. CASSINO PER VIOLAZIONE ART. 4, COMMA 1, C.G.S.; - AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: DEL SIG. CLODOMIRO MUROLO (PRESIDENTE ONORARIO DELLA S.S. CASSINO S.R.L S.S. 1007/2008 E S.S. 2008/2009), DALLE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI DELL’ART. 16 BIS N.O.I.F. E ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 12 C.G.S.; DEL SIG. ANTONIO LOMBARDI (AZION. MAGGIORANZA E LEGALE RAPPRESENTANTE SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. S.S. 2007/2008 E S.S. 2008/2009) E DEL SIG. FRANCESCO RISPOLI (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. S.S. 2007/2008 E 2008/2009), DALLE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI DEGLI ART. 1 E 8, COMMA 2, C.G.S.; DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. DALLA VIOLAZIONE ASCRITTAGLI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S; A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO N. 931/388PF08-09/SP/BLP DEL 13.08.2009

(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 26.10.2009)

Il Procuratore Federale, con rituale e tempestivo atto d'appello ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. 31/CDN il 26.10.2009 e notificata il 27 successivo, con la quale, a seguito del suo deferimento, i tesserati Murolo Clodomiro, Rispoli Francesco, Lombardi Antonio, la S.S. Cassino e la Salernitana Calcio 1919, la Commissione Disciplinare Nazionale li ha prosciolti dagli addebiti disciplinari loro rispettivamente ascritti. Giova premettere che il Procuratore Federale, con atto del 13/08/2009, aveva deferito: 1) Clodomiro Murolo, presidente onorario della S.S. Cassino S.r.l. per aver acquisito una posizione di controllo “per particolari vincoli contrattuali” della Salernitana Calcio 1919 S.p.A., in violazione dell'art. 16 bis N.O.I.F. e degli art. 1, comma 1, e 8, comma 12, C.G.S.;

2) la società S.S. Cassino S.r.l., per responsabilità diretta, si sensi dell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate al suo Presidente onorario con poteri di legale rappresentanza;

3) Francesco Rispoli, amministratore unico e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. e Antonio Lombardi, azionista di maggioranza, institore e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A., per aver, nelle predette qualità, sottoscritto e comunque fatto uso dei contratti di sponsorizzazione indicati nella parte motiva dell'atto di deferimento, perfezionati e utilizzati dalla stessa società al particolare fine di eludere gli obblighi di ricapitalizzazione facenti carico alla società medesima, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 1, C.G.S. e con gli obblighi di cui all'art. 8, comma 2, C.G.S.;

4) la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai Signori Francesco Rispoli e Antonio Lombardi, suoi dirigenti e legali rappresentanti.

All'esito del procedimento la Commissione Disciplinare Nazionale accoglieva l'eccezione di improcedibilità del deferimento a carico del Murolo Clodomiro, che si assumeva che all'epoca dei fatti non rivestiva la carica di legale rappresentante della società, e nel merito rigettava il deferimento a carico degli altri incolpati per insufficienza degli elementi probatori. Con i motivi scritti, il Procuratore Federale ha eccepito:

a) l'erronea valutazione, in fatto ed in diritto, della posizione del Murolo Clodomiro in seno alla società Cassino e conseguente erroneità della pronuncia di improcedibilità nei confronti della stessa;

b) l'erronea interpretazione ed applicazione della norma di cui all'art. 16 bis N.O.I.F.;

c) l'omessa pronuncia in ordine alle contestazioni di addebito formulate a carico di Rispoli Francesco, Lombardi Antonio e della società Salernitana Calcio 1919.

In relazione al superiore punto lett. a) il Procuratore Federale, richiamando i contenuti letterali dell'art. 16 bis, commi 1 – 2 N.O.I.F., ha affermato, come appare evidente, che il legislatore federale ha tassativamente imposto un divieto non legato alla carica formale (legale rappresentante) rivestita dal soggetto, bensì al controllo, diretto o indiretto, che il medesimo può esercitare su due o più società professionistiche, con le modalità giustappunto specificate dal comma 2° dell'art 16 bis N.O.I.F.. Ipotesi, questa, documentata dal fatto che il Murolo, con rogito 28.6.2007, aveva acquistato quote sociali della società Cassino pari al 75% derivandone con ciò il controllo della stessa in ragione della maggioranza dei voti di organi decisionali (l'assemblea dei soci). Essendo, inoltre, di tutta evidenza che egli, sempre secondo quanto statuito dal citato comma 2°, aveva acquisito anche il controllo della società Salernitana attraverso la partecipazione particolarmente qualificata e con particolari vincoli contrattuali. Evidenziava, infatti, che in data 29.10.2007 il Murolo, con società che avevano riferimento a sé stesso, a suoi parenti e affini entro il quarto grado, aveva acquistato il 30% della società Salernitana ed ancora poiché il 1° ed il 20 Aprile 2008 erano stati stipulati i contratti di sponsorizzazione necessari per evitare la ricapitalizzazione della stessa, assumendo, egli, il pieno controllo sia del Cassino che della Salernitana. Contestava, pertanto, l'assunto della Commissione Disciplinare Nazionale che “ritenendo non formata la prova della dedotta influenza dominante del Murolo nell'ambito della Salernitana, in quanto non è sufficiente, come per il controllo societario, una mera situazione di fatto, quanto, piuttosto occorre la prova di condotte mediante le quali tale influenza si sarebbe esercitata”; essendo necessario, secondo l'assunto della Commissione Disciplinare Nazionale, acquisire la prova di specifici atti di esercizio del potere di influenza dominante della controllante sulla controllata; prova che non sarebbe stata raggiunta ad onta della sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione ed il trasferimento di un certo numero di giocatori tra le due società coinvolte. Eccepiva, pertanto, il Procuratore Federale che le indagini svolte e la documentazione acquisita, avevano permesso di accertare che il Murolo, già titolare, per via indiretta, del 30% delle azioni della Salernitana, aveva assunto una chiara “influenza dominante, sulla Società Sportiva sponsorizzata, incidendo radicalmente sul bilancio di quest'ultima e sulle conseguenti scelte economiche ed aziendali. Rilevava, altresì, che, configurando la norma di cui all'art. 16 bis N.O.I.F. un illecito di pericolo, l'influenza dominante effettiva rappresenterebbe una aggravante della fattispecie. A supporto degli esplicitati motivi ha richiamato la più recente giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, secondo la quale, in tema di partecipazione alle gare pubbliche di appalto, è sufficiente la ricorrenza di indizi oggettivi e concordanti, tali da ingenerare pericolo per i superiori valori della “par condicio” tra concorrenti, della serietà, segretezza e indipendenza delle offerte, non essendo, per contro, richiesta la prova di specifici atti diretti a violare la “par condicio” in quanto l'ordinamento impone di anticipare la tutela avverso simili condotte al momento in cui si verifichi il semplice pericolo per i superiori valori protetti. Per quanto, infine, attiene alla censura della omessa pronuncia, da parte della Commissione Disciplinare Nazionale, in merito alle contestazioni a carico del Rispoli, del Lombardi e della Salernitana Calcio 1919, il Procuratore Federale ha osservato che ad essi era stata contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S. sulla quale la Commissione Disciplinare Nazionale aveva totalmente omesso di decidere. Ha concluso, pertanto, chiedendo che la C.G.F., in totale riforma della decisione impugnata, voglia affermare la responsabilità disciplinare dei deferiti per le violazioni rispettivamente loro ascritte, irrogando le sanzioni richieste in sede di giudizio di primo grado, ovvero quelle ritenute di giustizia. Avverso questo appello controdeducevano la Salernitana Calcio 1919, il Rispoli Francesco ed il Dott. Lombardi Antonio, eccependo: 1) la reiterazione di un errore contabile commesso dalla CO.VI.SOC. circa i documenti presi, dal Procuratore Federale, a supporto del suo deferimento, che se letti analiticamente ne avrebbero dimostrato la fallacia sia in relazione alla Stagione Sportiva 2007/2008 che a quella 2008/2009; 2) pertanto, che il Murolo non aveva esercitato una influenza dominante, né direttamente né indirettamente, sulla Salernitana Calcio 1919 posto che questa aveva

un'autonomia economica in alcun modo connessa agli apporti effettuati dal Murolo; 3) l'inesistenza “dell'illecito di pericolo” rispetto al quale, come enunciato dal Procuratore Federale, l'effettività della dominazione “rappresenta una aggravante della fattispecie”. Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello e conseguente conferma della decisione impugnata con l'inusuale richiesta di “condanna alle spese” indicate complessivamente in € 30.000,00. Distinte controdeduzioni ha proposto la S.S. Cassino S.r.l. rilevando: 1) la legittimità della declaratoria di improcedibilità del deferimento della società atteso che il Murolo non era il legale rappresentante della stessa al momento in cui sono stati sottoscritti i contratti di sponsorizzazione; 2) nel merito, la carenza di prova certa, diretta a dimostrare la manifestazione di una posizione di influenza dominante, in capo al Murolo, nella Salernitana Calcio 1919. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma della decisione gravata. Ha, infine, controdedotto il Murolo Clodomiro ribadendo i concetti già espressi dalla S.S. Cassino, riportandosi alle conclusioni dalla stessa dispiegate. All'udienza del 21.12.2009, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – sono comparsi i rappresentanti del Procuratore Federale e i difensori degli appellati i quali hanno illustrato le rispettive posizioni: i primi concludendo per l'accoglimento dell'appello ed i secondi per il rigetto e conseguente conferma della decisione impugnata. Ciò premesso, osserva preliminarmente questa Corte che l'appello, seppure incisivamente motivato, è privo di giuridico fondamento e deve essere rigettato. Questa Corte, infatti, concorda compiutamente con le motivazioni di rigetto del deferimento esplicitate dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione gravata e dalle stesse non intende discostarsi non risultando acquisita una prova certa, diretta inequivocabilmente a dimostrare, come previsto dalla ratio dell'art. 16 bis N.O.I.F. che ha riproposto il medesimo contenuto dell'art. 2359 C.C., la manifestazione di una posizione di influenza dominante in capo al Murolo nella Salernitana Calcio. Questo motivo del tutto assorbente esime, quindi, dallo svolgere ulteriori argomentazioni sugli altri capi del deferimento. Non prevista dal C.G.S. appare, infine, la domanda di condanna del Procuratore Federale alle spese del giudizio, formulata dalla difesa degli appellati, che, pertanto, deve essere rigettata poiché priva di ogni supporto normativo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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