F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 38 del 07 novembre 2008 Procedimento disciplinare a carico di ALFREDO BERTOZZI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Pezzano e Ta
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 38 del 07 novembre 2008
Procedimento disciplinare a carico di ALFREDO BERTOZZI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Scarfone, Pezzano e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Bertozzi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 17, commi 3 e 4, all’art. 35, comma
1, e art.38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’ art. 38,
comma 4, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/2008, attività di
allenatore per la società ASD Atletico Foggia, privo di regolare tesseramento, e attività
di calciatore per la società AS Stella Azzurra Deliceto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto
l’applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 06/11/2008.
Ritenuto che:
- il deferito è iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito
dalla Procura Federale nell’ambito delle indagini svolte, nonché dallo stesso ammessi,
pur invocando la buona fede;
- il deferito non solo ha svolto attività di allenatore senza aver ottenuto dal Settore
Tecnico il placet alla richiesta di tesseramento causa il mancato versamento della quota
annuale di iscrizione all’Albo dei tecnici con la società di appartenenza, ma altresì si è
tesserato come calciatore per altra società nella stessa stagione sportiva come risulta
dalle distinte di gara prodotte dalla Procura
P.Q.M.
dichiara il sig. ALFREDO BERTOZZI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/04/2009.
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