COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 10/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOSCUFO, AVVERSO LA DE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°30 del 10/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOSCUFO, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DI FABIO ETTORE) IN RELAZIONE ALLA GARA PIANELLA / MOSCUFO, DISPUTATA IL 22/11/09 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 27 DEL 26/11/09 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la Società Moscufo ha impugnato e chiesto la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Di Fabio Ettore per avere, quest’ultimo, assunto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti di un A.A. e per avere, a fine gara, protestato platealmente nei confronti della terna arbitrale.
La società appellante ha contestato gli addebiti al proprio tesserato, poiché, da un lato, l’atteggiamento irriguardoso non sarebbe stato rivolto dal calciatore nei confronti dell’A.A.; dall’altro, le proteste non avrebbero contenuto frasi offensive e violente nei confronti della terna arbitrale.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non meritevole d’accoglimento, in quanto la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato, atteso che il rapporto di gara è chiaro ed inequivocabile a riguardo, onde, stante il suo valore di fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, secondo la normativa di riferimento, la Commissione non può che confermare quanto stabilito dal Giudice Sportivo.
Per quanto precede, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di rigettare l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.