COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 02/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 47 del 02/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINESTRA CANDIDA (2^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA PER 8(OTTO) GARE INFLITTA AL CALCIATORE DI PACE TONIO, COME DA CU N.38 DEL 4.11.2009.

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società GINESTRA CANDIDA avverso la squalifica per 8(otto) gare inflitta dal G.S. e pubblicata sul CU n. 38 del 4.11.2009;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale e tempestiva richiesta;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Preso atto che dal rapporto arbitrale emerge un comportamento irriguardoso ai danni del D.G., ma non assolutamente violento, atteso che lo stesso D.G. nel suo rapporto, nel descrivere l’episodio, non definisce il gesto come violento;

Ritenuto che, la fattispecie in oggetto può essere ricondotta ad una grave condotta irriguardosa ed antisportiva ai danni dell’arbitro e, pertanto, la relativa sanzione inflitta al calciatore appare eccessiva e deve essere riformata come da dispositivo;

P.Q.M.

·  in parziale accoglimento del proposto ricorso riduce la squalifica inflitta al calciatore DI PACE TONIO a 4(quattro) giornate;

·  dispone la restituzione della tassa reclamo:

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