COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 02/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 47 del 02/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN NICOLA (2^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA PER 3(TRE) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PIETRAFESA ANTONIO, COME DA CU N. 41 DELL’11.11.2009.

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società SAN NICOLA avverso la squalifica per 3(tre) gare inflitta dal G.S. al calciatore PIETRAFESA ANTONIO e pubblicata sul CU n. 41 dell’11.11.2009;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;

Accertato che al 42° del secondo tempo sia il calciatore Pietrafesa Antonio del San Nicola che il calciatore Vitiello Michele del Garnet Red Bella ponevano in essere, reciprocamente, una condotta violenta;

Considerato che il comportamento dei due calciatori si inquadra nella violazione prevista dell’art.19, comma 4, lettera b, del C.G.S.

P.Q.M.

·  rigetta il proposto reclamo, confermando le 3(tre) giornate di squalifica inflitte al calciatore Pietrafesa Antonio;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it