COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 15 Settembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 15 Settembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 01 della società POL. SAN LUCIDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 153 del 11.06.2009 (Ammenda € 700,00 e diffida, Inibizione Sig. SARLI Enrico fino al 27.12.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
-in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., i rapporti dell’arbitro e degli assistenti arbitrali hanno valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, nel caso in esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante;
ritenuto che i fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale trovano conferma sia nei rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale che del commissario di campo;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.