COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 15 della Società U.S.D. REAL CATANZARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50

del 29.10.2009 (Squalifica allenatore TOLOMEO Vitaliano fino al 4.12.2009, squalifica calciatore CHIELLINO Francesco per

OTTO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l’arbitro telefonicamente a chiarimenti

RILEVA

L’arbitro ha riportato nel supplemento del rapporto di gara i fatti che hanno comportato le squalifiche in esame in maniera

assolutamente puntuale e tale da non ingenerare alcun dubbio sul verificarsi degli stessi e sulla consequenziale attribuzione di

responsabilità. Tutte le circostanze sono state dal direttore di gara confermate telefonicamente.

Anche le sanzioni comminate in primo grado appaiono congrue alle contestazioni, connotate, tra l’altro, per entrambi i tesserati, del

carattere della reiterazione.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it