COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24 novembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24 novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 18 del Sig. TRIPODI CARMELO (soc. Bagnarese)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al C.U. n°50 del 29.10.2009 (
squalifica fino al 31.01.2011 )
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
- letti gli atti ufficiali e il reclamo;
- rilevato che il reclamo è inammissibile poiché trasmesso in data 11.11.2009, oltre il termine di sette giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la decisione impugnata (C.U. n.50 del 29.10.2009), in violazione dell’art. 46
comma 4 C.G.S.;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.