COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24 novembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24 novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 19 della società C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al C.U. n° 59 del 12.11.2009

(Squalifica calciatore Nelo Francesco per 6 giornate di gara)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali e il reclamo;

- ritenuto che dal referto ufficiale di gara risulta che al 28° del 2° T. il calciatore Nelo Francesco, n.8 (otto) della società reclamante,

protestava contro l'arbitro “strattonandolo con vigore dalla maglia” e che, quindi, veniva portato fuori di peso dai compagni mentre

proferiva numerose ingiurie all'indirizzo dello stesso direttore di gara;

- rilevato che non sussistono elementi per poter valutare diversamente i fatti e che, pertanto, la sanzione inflitta dal primo giudice è

congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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