COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24 novembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24 novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 19 della società C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al C.U. n° 59 del 12.11.2009
(Squalifica calciatore Nelo Francesco per 6 giornate di gara)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
- letti gli atti ufficiali e il reclamo;
- ritenuto che dal referto ufficiale di gara risulta che al 28° del 2° T. il calciatore Nelo Francesco, n.8 (otto) della società reclamante,
protestava contro l'arbitro “strattonandolo con vigore dalla maglia” e che, quindi, veniva portato fuori di peso dai compagni mentre
proferiva numerose ingiurie all'indirizzo dello stesso direttore di gara;
- rilevato che non sussistono elementi per poter valutare diversamente i fatti e che, pertanto, la sanzione inflitta dal primo giudice è
congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.