COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 02 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 02 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 20 della Società F.C. ALBIDONIA A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 59 del 12.11.2009 (Squalifica dell'allenatore PRESTA Antonio fino al 31.01.2010).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
- letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
- ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risulta in maniera chiara e inequivocabile la sussistenza dei fatti accertati dal
Giudice Sportivo;
- considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta all'allenatore della Società ricorrente, Sig.Presta Antonio, appare eccessiva rispetto
alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al tesserato de quo ed in particolare che va tenuto conto che lo stesso
Direttore di gara nel suo referto di gara chiarisce di non aver avuto alcuna conseguenza dalla spinta ricevuta.
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all’allenatore della A.S.D. Albidona, Sig. PRESTA Antonio, fino al
31 DICEMBRE 2009;
- dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.