COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 02 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 02 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 22 della Società F.C. CALCIO ACRI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n°63 del 19.11.2009( inibizione fino al 31.03.2010 al dirigente SICILIA Angelo, squalifica per TRE gare effettive al calciatore

GALLO Paolo, ammenda di €400,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali e il reclamo;

- ritenuto che, da un’attenta lettura del referto arbitrale, risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal

Giudice Sportivo, in particolare non possono essere oggetto di dubbi interpretativi le parole chiare con cui il direttore di gara ha redatto

il proprio referto, con particolare riferimento alla parte in cui si riporta la presenza di una trentina di persone non identificate, che

sostavano nello spazio antistante gli spogliatoi, che rivolgevano frasi ingiuriose nei confronti di un assistente di gara. Il punto è anche

riportato nel rapporto di gara a firma dell’assistente di gara. Appare altresì, congrua rispetto alla gravità dei fatti imputatigli, la squalifica

inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato della Società FC Calcio Acri, Sig. Gallo Paolo.

- Considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta al Dirigente accompagnatore della Società ricorrente Sig.Siciliano Angelo, appare

eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al tesserato de quo ed in particolare che va tenuto conto che

lo stesso Direttore di gara nel suo referto chiarisce che non vi era intenzionalità nel gesto di minaccia rivoltogli dal Sig. Siciliano

Angelo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la inibizione inflitta al tesserato della F.C. Calcio Acri Sig. SICILIA Angelo fino al

31 GENNAIO 2010;

conferma nel resto le decisioni del Giudice Sportivo disponendo accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.

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