COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 02 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 02 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 23 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del

19.11.2009 (squalifica calciatore BRUNO Domenico per TRE gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

- ritenuto che da un'attenta lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivocabile che il calciatore della società

ricorrente, Sig. Bruno Domenico, colpiva a gioco fermo un avversario, peraltro, per come affermato in ricorso, l'atto violento veniva

commesso come ritorsione verso l'avversario;

- considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it