COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 02 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 02 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 23 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del
19.11.2009 (squalifica calciatore BRUNO Domenico per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
- letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
- ritenuto che da un'attenta lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivocabile che il calciatore della società
ricorrente, Sig. Bruno Domenico, colpiva a gioco fermo un avversario, peraltro, per come affermato in ricorso, l'atto violento veniva
commesso come ritorsione verso l'avversario;
- considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.