COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 27 della Società CATANZARO LIDO 2004
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63
del 19.11.2008 (Ammenda di € 300,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
Nel reclamo si assume che i fatti non siano stati riportati in maniera fedele, in particolare si assume che la gravità delle proteste
imputate ai sostenitori del Catanzaro Lido 2004 vada fortemente ridimensionata, atteso che la gara si giocava in campo avverso e
nessun sostenitore aveva seguito la propria squadra.
Tale versione non può trovare accoglimento, tuttavia i fatti per come narrati dall’arbitro richiedono una rimodulazione della
ammenda che va ridotta a € 200,00.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda a € 200,00 (duecento/00) e dispone accreditarsi la tassa sul conto della
società reclamante.