COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 31 della Società A.C. NUOVA DELIESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 66
del 26.11.2009 (squalifica calciatore CONDINA Massimiliano per QUATTRO gare effettive).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
RILEVA
La reclamante lamenta una non veritiera ricostruzione dei fatti che hanno portato alla squalifica in epigrafe.
Assume la Nuova Deliese che il calciatore Condina è stato provocato dai sostenitori della squadra avversaria e che la sua reazione
si sarebbe limitata esclusivamente a spingere la rete di recinzione urtando leggermente il viso di uno di essi.
Ma i fatti per come narrati dall’arbitro non possono essere posti in dubbio e, perciò, integrano gli estremi di un comportamento prima
provocatorio quindi violento del Condina.
Va, comunque, rappresentato che le modalità con cui il fatto si è verificato rendono opportuna una riduzione della squalifica a TRE
giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore CONDINA Massimiliano (Nuova Deliese) a TRE giornate di
gara;
dispone di accreditare la tassa sul conto della società reclamante.