COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 32 della Società A.C. COMERCONI.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al

Comunicato Ufficiale n° 25 del 18.11.2009 ( Inibizione fino al 18.01.2010 al Dirigente BARILLARI Salvatore; squalifica del

messaggatore CAMPISI Michele fino al 18.01.2010; ammenda di € 150,00 e diffida;mancata omogolazione del risultato della

gara del 15.11.2009 Mileto 1986-Comerconi 2005 per preannuncio reclamo della Società A.S.D.Mileto 1986, non notificato).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che dalla lettura degli atti ufficiali di gara, ed in particolare dal supplemento di referto risulta che:

il sig. Barillari Salvatore, Presidente della AC Comerconi, veniva espulso al 20° del 1° t. per proteste e per entrata abusiva in campo

durante la gara.

Al termine della gara, lo stesso sig. Barillari, insieme ad alcuni calciatori della sua squadra, non identificati, spintonava

ripetutamente l'arbitro impedendogli di raggiungere gli spogliatoi, minacciandolo di aggressione, unitamente ad alcuni tifosi del

Comerconi.

L'arbitro riusciva a raggiungere indenne gli spogliatoi solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti della squadra avversaria.

Nel contempo, sempre a fine gara, il sig. Campisi Michele, massaggiatore del Comerconi, spingeva al petto l'arbitro proferendo nei

suoi confronti frasi offensive, venendo poi allontanato con forza dal Presidente della squadra avversaria.

Alla stregua di quanto sopra, appare incontrovertibile la rappresentazione dei fatti riferita del direttore di gara, costituendo gli atti

ufficiali prova privilegiata.

Per quanto riguarda il risultato della gara, inizialmente non omologato per il preannuncio di reclamo dell'ASD Mileto, si prende atto

che il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, rilevato che l'ASD Mileto non ha fatto pervenire nei termini i

motivi a sostegno del preannuncio di reclamo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.28 del 2.12.2009 ha confermato il

risultato raggiunto sul campo di 2-2.

Considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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