COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 33 della Società SAN MICHELE MALVITO.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato

Ufficiale n° 10 del 11.11.2009 (Squalifica dei calciatori AMATUZZO Fausto fino al 30.11.2011; CALLISTO Antonio per TRE

gare e IACOIANNI Matteo fino al 30.11.2010);

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che il reclamo è stato trasmesso in data 25.11.2009, quindi oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del

comunicato ufficiale contenente la decisione impugnata (C.U. n.10 dell'11.11.2009);

visto l’art. 46, comma 4 del C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it