COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 34 della Società S.S. JUVENILIA M. ROSETO.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 72 del 03.12.2009.2009 (Squalifica del calciatore D’ANGELO Domenico per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e confermati dalla stessa società
reclamante, che ha invocato la non volontarietà del gesto;
considerato che il calciatore in occasione dell'espulsione aveva tenuto un comportamento formalmente corretto nei confronti del
direttore di gara, accettando il provvedimento sanzionatorio senza particolari rimostranze, e che solo dopo essere rientrato negli
spogliatoi si rendeva responsabile di un gesto di stizza, che può essere inquadrato come atto di protesta alla decisione arbitrale;
ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti
ascritti a carico del calciatore;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore D'Angelo Domenico a DUE giornate;
dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.