COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 34 della Società S.S. JUVENILIA M. ROSETO.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 72 del 03.12.2009.2009 (Squalifica del calciatore D’ANGELO Domenico per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e confermati dalla stessa società

reclamante, che ha invocato la non volontarietà del gesto;

considerato che il calciatore in occasione dell'espulsione aveva tenuto un comportamento formalmente corretto nei confronti del

direttore di gara, accettando il provvedimento sanzionatorio senza particolari rimostranze, e che solo dopo essere rientrato negli

spogliatoi si rendeva responsabile di un gesto di stizza, che può essere inquadrato come atto di protesta alla decisione arbitrale;

ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti

ascritti a carico del calciatore;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore D'Angelo Domenico a DUE giornate;

dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.

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