COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 35 della Società Pol. AUDACE SAN MARCO.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 72 del 03.12.2009 (Squalifica del calciatore MARTINO Antonio per OTTO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che il calciatore Martino Antonio è responsabile di aver tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti

dell'arbitro, per reazione alla ammonizione inflittagli al 26° del 2° t. e, a seguito della conseguente espulsione, reiteratamente

minacciosa e ingiuriosa;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a

carico dal calciatore e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore Martino Antonio a SEI (6) gare;

dispone di accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

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