COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 38 della Società ASC TROPEA.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato

Ufficiale n° 31 del 2.12.2009 ( squalifica del calciatore ACCORINTI Antonio per TRE gare; richiesta vittoria a tavolino per 3-0

gara Magisano - Tropea del 29.11.2009)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

rilevato che il reclamo è inammissibile per la parte in cui si chiede la vittoria a tavolino per 3-0 in quanto lo stesso ricorso non è stato

comunicato alla contraparte;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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