COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 38 della Società ASC TROPEA.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 31 del 2.12.2009 ( squalifica del calciatore ACCORINTI Antonio per TRE gare; richiesta vittoria a tavolino per 3-0
gara Magisano - Tropea del 29.11.2009)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
rilevato che il reclamo è inammissibile per la parte in cui si chiede la vittoria a tavolino per 3-0 in quanto lo stesso ricorso non è stato
comunicato alla contraparte;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.