COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 39 della Società A.S.D. BOVALINESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 75 del 10.12.2009 (Ammenda di € 600,00 e Diffida, inibizione Sig. FERRIGNO Giovanni fino al 9.3.2010, squalifica
allenatore PANARELLO Maurizio fino al 31.12.2009).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che da un’attenta lettura del referto arbitrale, nonché dal rapporto dell’assistente di gara, risulta in maniera chiara ed
inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti alla
Società ricorrente, con particolare riguardo alle intemperanze del pubblico, che per quanto deprecabili, le stesse non hanno
concretizzato in toto l’ipotesi prevista dall’art.14 del C.G.S., ed in particolare che va tenuto conto che l’episodio relativo alle
intemperanze nei confronti di un assistente di gara non è stato rilevato dal direttore di gara, che non ne ha fatto menzione nel
proprio referto;
per quanto riguarda le squalifiche del dirigente Sig. Ferrigno tesserato per l’A.S.D. Bovalinese e dell’allenatore Sig. Panarello, si
conferma per il primo la sanzione inflitta dal G.S.T., nel mentre si dichiara l’inammissibilità del ricorso per il secondo, ai sensi
dell’art.45, comma 3, lett. b) del C.G.S.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, revoca la diffida del campo inflitta alla società A.S.D. Bovalinese, confermando nel resto le
decisioni del Giudice di Primo Grado;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.