COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 39 della Società A.S.D. BOVALINESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 75 del 10.12.2009 (Ammenda di € 600,00 e Diffida, inibizione Sig. FERRIGNO Giovanni fino al 9.3.2010, squalifica

allenatore PANARELLO Maurizio fino al 31.12.2009).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che da un’attenta lettura del referto arbitrale, nonché dal rapporto dell’assistente di gara, risulta in maniera chiara ed

inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti alla

Società ricorrente, con particolare riguardo alle intemperanze del pubblico, che per quanto deprecabili, le stesse non hanno

concretizzato in toto l’ipotesi prevista dall’art.14 del C.G.S., ed in particolare che va tenuto conto che l’episodio relativo alle

intemperanze nei confronti di un assistente di gara non è stato rilevato dal direttore di gara, che non ne ha fatto menzione nel

proprio referto;

per quanto riguarda le squalifiche del dirigente Sig. Ferrigno tesserato per l’A.S.D. Bovalinese e dell’allenatore Sig. Panarello, si

conferma per il primo la sanzione inflitta dal G.S.T., nel mentre si dichiara l’inammissibilità del ricorso per il secondo, ai sensi

dell’art.45, comma 3, lett. b) del C.G.S.;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, revoca la diffida del campo inflitta alla società A.S.D. Bovalinese, confermando nel resto le

decisioni del Giudice di Primo Grado;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

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