COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 41 della Società A.S. NEW TEAM LIDO CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 32 del 10.12.2009 (Squalifica calciatore PILÒ Roberto per SEI gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dall’esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice
Sportivo Territoriale;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al
calciatore Pilò Roberto ed in particolare che lo stesso sebbene abbia mantenuto un comportamento non conforme ai dettati delle
norme federali che impongono il rispetto del direttore di gara e/o assistenti al contempo non ha usato termini irriguardosi nei
confronti dello stesso;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PILO’ Roberto a CINQUE giornate;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.